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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 282 e 283 Sostegno al reddito lavoratori settore pesca

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I commi 282 e 283 recano uno stanziamento di risorse per l’erogazione, anche per il 2021, dell’indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Nel dettaglio, il comma 282 stanzia 12 milioni di euro per il 2021 – a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione – per il finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliere per il 2021, riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio. Si ricorda che l’art. 1, comma 515, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha riconosciuto, per il 2020, per i medesimi soggetti, una identica misura, con gli stessi presupposti, ma nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021. Analogamente, il comma 283 stanzia 7 milioni di euro per il 2021 – a valere sul medesimo Fondo sociale per l’occupazione e formazione – per il finanziamento della suddetta indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliere per il 2021, riconosciuta in favore dei medesimi soggetti nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo non obbligatorio. Si ricorda che la legge di bilancio 2017 (art. 1, c. 346, della L. 232/2016) ha previsto, a decorrere dall’anno 2018, il riconoscimento per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di una indennità giornaliera onnicomprensiva, fino ad un importo massimo di 30 euro, nel periodo di sospensione derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio (valevole per un periodo non superiore, complessivamente, a quaranta giorni in corso d’anno). A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, c. 803, della L. 145/2018, dal 2019 il suddetto riconoscimento opera nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui, incrementato di 2,5 milioni di euro per il solo 2021 dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 516, L. 160/2019). Per la disciplina delle modalità relative al pagamento delle predette indennità, con riferimento all’anno 2019, sono stati emanati il decreto interministeriale del 22 gennaio 2020, n. 1 e il decreto direttoriale del 10 luglio 2020, n. 11.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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