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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 330-332 Fondo per l’Alzheimer e le demenze

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I commi 330-332, introdotti durante l’esame alla Camera, istituiscono nello stato di previsione del Ministero della salute un “Fondo per l’Alzheimer e le demenze”, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del Piano nazionale demenze. Il comma 330, allo scopo di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire in tal modo la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un “Fondo per l’Alzheimer e le demenze”, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 del presente disegno di legge. Il comma 331 precisa che tale fondo è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del Piano nazionale demenze per le strategie di promozione e miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze. Il Fondo è volto inoltre a finanziare gli investimenti effettuati delle Regioni e delle Province autonome anche mediante l’acquisto di apparecchiature sanitarie, finalizzati al potenziamento della diagnosi precoce del trattamento del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, anche al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi. Il comma 411, articolo 1, della legge di bilancio per il 2017 (L. n. 232 del 2016) ha stabilito che, in sede di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non autosufficienze, con riferimento alla condizione di disabilità molto grave, sia compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer. Peraltro, il successivo decreto di riparto 27 novembre 2017 del fondo per le non autosufficienze ha attribuito le risorse, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, alla disabilità grave, oltre che gravissima (nella quale è compresa, tra l’altro, la sclerosi laterale amiotrofica). Il comma 332 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, l’individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del predetto Fondo, oltre che il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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