I commi 367 e 368 prorogano fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica dell’Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità. Gli oneri della proroga sono posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Più nel dettaglio viene previsto (comma 367) che allo scopo di continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 e all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito dal D.p.c.m. del 21 ottobre 2019, viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al DPCM 25 ottobre 2018. Va ricordato che la citata segreteria tecnica era già stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 ad opera dell’articolo 1, comma 10, del D.L. n. 162/2019. Con la costituzione dell’attuale Governo la delega in materia di disabilità non è più stata conferita al Ministro per la famiglia e, pertanto, il Presidente del Consiglio, con propri decreti (DPCM 4 ottobre 2019 e DPCM 21 ottobre 2019 di modifica dell’ordinamento delle strutture generali della Presidenza) ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 la Struttura di missione e previsto dal 1° gennaio 2020 un apposito Ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio che possa assicurare, in via permanente, le attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità. L’Ufficio, in particolare, cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all’attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l’esercizio dei compiti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui al comma 5 dell’art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18; svolge le attività istruttorie connesse all’adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità; svolge l’attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare una governance coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità; cura l’attività di informazione e di comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche; assicura la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti negli ambiti sopra indicati. L’organizzazione interna del citato ufficio è stata disciplinata dal D.S.G. del 4 marzo 2020 che, all’articolo 4, prevede che la segreteria tecnica operi alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento.
- L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
La legge 3 marzo 2009, n. 18, articolo 3, disponendo la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ha istituito, presso il Ministero del lavoro l’Osservatorio in parola, allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla citata Convenzione. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con componenti nominati in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità. In base alla norma istitutiva, la Segreteria tecnica deve essere composta da non più di 10 esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 303/1999, per i cui compensi è stabilito un importo complessivo non superiore a 240.000 euro annui. Viene poi previsto (comma 368) che agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in numero non superiore a dieci, per un importo per ciascun anno, pari a 700.000 euro omnicomprensivi, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Più specificamente la RT precisa che le spese da sostenere per i suddetti compensi troveranno la loro copertura finanziaria tramite le risorse allocate sull’apposito capitolo di spesa “839-Spesa per gli esperti della Segreteria tecnica di supporto all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” iscritto nel CRI “Segretariato generale”. Il citato comma 2 dell’articolo 9 prevede che la Presidenza si avvalga per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all’articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020