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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 403-404 Fabbisogno sanitario standard anno 2021

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I commi 403-404 stabiliscono i nuovi livelli di finanziamento del fabbisogno sanitari. Per l’anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per consentire l’attuazione di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 416, 417 e 421, in materia, rispettivamente, di indennità di esclusività della dirigenza medica, indennità di specificità infermieristica, tamponi antigenici rapidi eseguiti da medici di base e pediatri e nuovi contratti per medici specializzandi, al netto dell’importo trasferito al Ministero della salute di cui al comma 485, per il finanziamento della Croce rossa italiana. Il comma 404 dispone che per l’anno 2022, l’incremento del livello di finanziamento è programmato in 822,870 milioni di euro e, successivamente, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di un ammontare pari a 527,070 milioni. A decorrere dal 2026, l’incremento sarà di 417,870 milioni di euro annui, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa prevista a decorrere dall’anno 2023. Gli incrementi successivi al 2021 – come precisato dalla norma – sono disposti quale concorso al finanziamento di quanto previsto dai citati commi da 407 a 411, oltre che dai commi 421 e 485. Il comma 403 stabilisce che per l’anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per l’attuazione delle norme riguardanti, rispettivamente, le indennità di esclusività per la dirigenza medica (commi 407 e 408) e per la specificità infermieristica (commi 409-411), il finanziamento anche per il 2021 dei test antigenici rapidi presso il MMG e PLS per decongestionare i canali per la diagnosi della positività al virus Sars-CoV-2 (commi 416 e 417) e l’ulteriore aumento del numero dei contratti per i medici specializzandi (comma 421) – per il cui esame si rinvia alle corrispondenti schede di lettura del presente dossier -, al netto dell’importo di cui al comma 485, trasferito al Ministero della salute in tema di finanziamento della Croce rossa italiana. L’incremento del fabbisogno è volto, nel suo complessivo ammontare, a dare copertura anche alle citate norme. Al riguardo, si fa presente che il comma 485 del presente ddl di bilancio, che dispone circa il finanziamento della Croce rossa italiana (CRI), aggiungendo l’articolo 8-bis al D.Lgs. n. 178/2012 in materia di riorganizzazione della CRI, a decorrere dal 2021 trasferisce al Ministero della salute le competenze della stessa Croce rossa in materia di assegnazione di propri finanziamenti agli enti interessati e pertanto istituisce, a decorrere dal 2021, presso il medesimo Ministero, un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a 117.130.194 euro, coperto a valere su una corrispondente riduzione del livello del finanziamento corrente standard del SSN cui concorre lo Stato per il 2021. Inoltre, il comma 404 prevede, quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dai citati commi da 407 a 411, 421 e 485, anche per gli anni successivi al 2021, un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario pari a 822,870 milioni di euro per il 2022, 527,070 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni a decorrere dal 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall’anno 2023, in quanto, come chiarito dalla RT sono in atto alcuni processi connessi alla riorganizzazione dei servizi sanitari anche attraverso il potenziamento dei processi di digitalizzazione, che determinerebbero una minore spesa di 300 milioni di euro annui, con conseguente riduzione del livello del finanziamento. In proposito si valuti l’opportunità di chiarire all’interno di quest’ultima disposizione un riferimento normativo più puntuale relativo ai processi di razionalizzazione genericamente indicati dalla stessa. La relazione tecnica all’articolo chiarisce che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard per l’anno 2021 è attualmente pari a 119.477,2 milioni di euro. Il livello del 2020 è quantificato per un importo pari a 120.517 milioni di euro, date le risorse straordinarie che sono state stanziate a seguito dell’emergenza sanitaria, e pertanto nel 2021 esso risulterebbe inferiore di circa un miliardo di euro. L’incremento disposto dall’articolo, pertanto, provvede ad incrementare tale livello per i seguenti importi per gli anni successivi al 2020, pur dovendosi precisare che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard è normativamente stabilito solo fino all’anno 2021:

a) 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all’incremento dell’indennità di esclusività della dirigenza medica (commi 407 e 408);

b) 335 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all’istituzione dell’indennità di specificità infermieristica (commi 409-411);

c) 70 milioni di euro per l’anno 2021 per la copertura della nuova spesa, anche per tale anno, relativa all’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e PLS (comma 417);

d) 105 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 109,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica (comma 421-422);

In proposito si puntualizza che il comma 422, inserito alla Camera, ha previsto, per gli anni 2021 e 2022, il concorso alla copertura per l’ammontare di 105 milioni di euro corrispondentemente a ciascun anno, tramite le risorse del Programma Next Generation EU.

e) ulteriori 1.000 milioni di euro per l’anno 2021 per l’adeguamento del livello del finanziamento al valore dell’anno 2020, in conseguenza del protrarsi dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-COV-2.

Viene peraltro chiarito che la rideterminazione del livello del finanziamento di cui al comma 1, tiene anche conto del trasferimento al Ministero della salute delle risorse per il finanziamento della Croce Rossa italiana, previsto dal comma 485 (v. più avanti).

  • Il finanziamento del fabbisogno sanitario a legislazione vigente

Il livello di finanziamento del fabbisogno nazionale standard determina il finanziamento complessivo della sanità cui concorre lo Stato ed è fissato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria. Pertanto, si tratta di un livello programmato che costituisce il valore di risorse che lo Stato è nelle condizioni di destinare al Servizio sanitario nazionale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA, definiti da ultimo DPCM 12 gennaio 2017). Tale livello è stato determinato, antecedentemente all’emergenza epidemiologica da Sars-COV2 di inizio 2020, per il triennio 2019-2021 dall’art. 1, co. 514-516 della legge di bilancio (L. n. 145 del 2018) in 114.439 milioni di euro nel 2019 ed incrementato di 2.000 milioni per il 2020 e ulteriori 1.500 milioni per il 2021, con accesso da parte delle Regioni agli incrementi del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario, rispettivamente di 2.000 e 3.500 milioni di euro, solo dopo la sottoscrizione dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni del Patto per la salute 2019-2021 volto a prevedere, per gli anni 2020 e 2021, misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati, oltre che di efficientamento dei costi, tra cui, segnatamente, interventi infrastrutturali e di ammodernamento tecnologico e di riduzione delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie. Per l’anno 2019, il riparto delle e quote di fabbisogno sanitario indistinto tra regioni e province autonome è stata approvato in Conferenza Stato-regioni in data 6 giugno 2019 (Rep. Atti n. 88/CSR) Il decreto di riparto (Delibera CIPE n. 82 del 20 dicembre 2019 , consulta anche il comunicato pubblicato il 17 aprile 2020) pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 marzo 2020. E’ seguita poi la pubblicazione delle delibere sul riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Del. n. 83/2019), degli importi per il finanziamento borse di studio in medicina generale (Del. n. 84/2019), delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria (Del. n. 85/2019) e della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) (Del. n. 86/2019). In relazione al riparto per il 2020, in seguito all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, il CIPE ha definito con delibere del 14 maggio 2020, rispettivamente, il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale ed il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e alla remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali delle farmacie (in 9 regioni in fase sperimentale), come segue:

– la Delibera n. 20 del 2020, preso atto dell’importo relativo al livello del finanziamento del SSN ordinario per l’anno 2020 incrementato a 117.407,2 milioni di euro, definisce l’articolazione delle singole componenti del riparto, considerata la contingenza che si è determinata con lo stato di emergenza per il rischio sanitario COVID-19 dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020;

– la Delibera n. 21 del 2020 definisce le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2020 di cui alla precedente Del. n. 20/2020 per un ammontare pari a 1.500 milioni;

– la Delibera n. 22 del 2020 completa il riparto per l’anno 2020 (18 milioni) del finanziamento per la sperimentazione in 9 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia) dei nuovi servizi erogati dalle farmacie, il cui accantonamento è stato disposto dalla sopra richiamata Delibera n. 21/2020. La somma complessiva a carico del Servizio sanitario nazionale è di 36.000.000 euro per il triennio 2018-2020 (6 milioni nel 2018 e 12 milioni nel 2019, accantonati, rispettivamente, con Del. 73/2018 e Del. 83/2019).

Con la Delibera del 25 giugno 2020, inoltre, il CIPE ha disposto il riparto del Fondo sanitario nazionale 2019, in relazione alle somme stanziate per la formazione dei medici di medicina generale, di cui all’art. 12, comma 3, del DL. n. 35/2019 (c.d. decreto Calabria – L. n. 60/2019). La Delibera del 29 settembre 2020 ha invece disposto il riparto tra le regioni delle somme accantonate per l’esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro. Si segnala inoltre che il comma 8 dell’articolo 29 del DL. 104/2020 (cd. decreto Agosto – L. 126/2020) ha disposto l’incremento per complessivi 478.218.772 euro, per l’anno 2020, del livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario per sostenere le autorizzazioni delle spese derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 29 riguardanti, rispettivamente, il ricorso in maniera flessibile, da parte di regioni e province autonome, di prestazioni aggiuntive in ambito sanitario riferite in particolare ai ricoveri ospedalieri – per una quota-parte di 112.406.980 euro – e a prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale e di screening – per una quota-parte di 365.811.792, che include la specialistica convenzionata interna, fino al 31 dicembre 2020. Si prevede, in particolare, che per l’incremento del monte ore dell’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna sia destinata una quota di 10 milioni di euro. A tale finanziamento accedono tutte le regioni (e pertanto non solo quelle a statuto ordinario) e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020. Si deve rilevare che il presente riparto tra regioni e province autonome deroga – come già è avvenuto per il recente riparto del Fondo sanitario nazionale 2020 effettuato a seguito dell’emergenza COVID-19 – alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) il differente concorso al finanziamento sanitario corrente, che prevede la compartecipazione di tale autonomie speciali al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno standard non soddisfatto dalle fonti ordinarie (quali entrate proprie degli enti del SSN, tra cui ticket sanitari e ricavi per attività intramoenia, e fiscalità generale delle regioni, quale IRAP – nella componente di gettito destinata alla sanità – e addizionale regionale all’IRPEF), tranne la Regione siciliana, per la quale l’aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura fissa del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario. Tale compartecipazione viene commisurata in relazione alla parte indistinta del finanziamento del fabbisogno sanitario corrente, in base alle quote rilevate per l’anno precedente. Le autonomie speciali sono conseguentemente escluse dal riparto delle somme da erogare alle regioni a titolo di compartecipazione all’IVA e dal Fondo sanitario nazionale che finanzia le spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi, oltre che la quota residuale da destinare alla Regione siciliana.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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