I commi 42 e 43, non modificati durante l’esame parlamentare, modificano il regime fiscale di ristorni attribuiti ai soci di società cooperative. Viene concessa a tali società, previa delibera assembleare, la facoltà di ridurre dal 26 per cento al 12,5 per cento la ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale, in luogo del momento di rimborso dello stesso, come previsto dalle disposizioni generali. L’applicazione del regime è facoltativa ed è applicabile anche alle somme attribuite ad aumento di capitale deliberate prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame. Si ricorda preliminarmente che i ristorni sono i profitti netti della cooperativa derivanti dall’attività con i soci, attribuiti ai soci stessi in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa nel corso dell’anno; si tratta di quei distinti contratti aventi per oggetto la cessione o l’acquisto alla/dalla cooperativa dei beni, dei servizi o delle energie lavorative che di volta in volta sono necessarie per lo svolgimento dell’attività. Con riferimento alla società i ristorni sono deducibili dal reddito imponibile, non costituiscono dividendi, e si distinguono da questi ultimi in quanto sono attribuiti in proporzione al valore dello scambio mutualistico tra soci e cooperativa e non in base al capitale conferito da ciascun socio. Da un punto di vista fiscale, i ristorni sono configurati come:
– somme attribuite ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sotto forma di integrazione retributiva, erogati in sede di approvazione del bilancio d’esercizio in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi (articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n. 142 del 2001);
– somme attribuite dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973).
Il vantaggio mutualistico può essere attribuito ai soci in maniera diretta oppure indiretta. L’attribuzione diretta del vantaggio mutualistico viene realizzata mediante un risparmio di spesa (minor prezzo) per i beni ed i servizi che il socio acquista dalla cooperativa (di consumo) oppure mediante una maggiore retribuzione che il socio percepisce per i beni ed i servizi ceduti alla cooperativa (di produzione e lavoro). L’attribuzione indiretta del vantaggio mutualistico si verifica quando la società pratica nei confronti dei soci il prezzo di mercato (nellecooperativa di consumo) oppure corrisponde ai soci stessi una retribuzione ordinaria (nella cooperativa di produzione e lavoro) e poi versa la differenza nella forma di ristorno alla chiusura dell’esercizio. In pratica, anche la modalità indiretta di erogazione del vantaggio mutualistico si traduce, per la cooperativa, in una diminuzione dei ricavi o in un aumento di costi; così come per la modalità diretta anche in questo caso si riduce il reddito imponibile. I ristorni sono deducibili dal reddito delle cooperative e dei loro consorzi e rilevano per la quota di competenza a carico dell’esercizio con riferimento al quale sono maturati gli elementi di reddito presi a base di commisurazione dei ristorni. Con riferimento alla tassazione dei ristorni in capo ai soci percipienti, il decreto-legge n. 63 del 2002 prevede che le somme destinate ad aumento del capitale sociale non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad ritenuta a titolo di imposta, giusto rinvio alla disciplina dell’articolo 7, comma 3 della legge n.59 del 1992, con aliquota al 26 per cento. Si prevede poi, un regime analogo alla sospensione d’imposta, ove il ristorno non sia erogato al socio, ma venga destinato ad aumento del capitale sociale. L’imponibilità fiscale in tal caso è rinviata ad un secondo momento, ovvero in sede di restituzione del capitale sociale, comprensivo della quota di ristorno. I commi in esame intervengono sulla predetta disciplina della tassazione dei ristorni in capo al socio di società cooperative, in particolare aggiungendo alcuni periodi alla fine del comma 2 dell’illustrato articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2002. Nel dettaglio le norme in commento (comma 42) prevedono che, per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa abbia la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale. In tal modo, viene ridotta l’aliquota dal 26 al 12,5 per cento, consentendo però di anticipare il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale, piuttosto che al rimborso dello stesso. Le disposizioni chiariscono che tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori (di cui all’articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del medesimo TUIR. Il richiamato articolo 65, comma 1 dispone che per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all’impresa oltre ad alcune categorie di ricavi, anche quelli strumentali per l’esercizio dell’impresa stessa e i crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa stessa, nonché i beni appartenenti all’imprenditore che siano indicati tra le attività relative all’impresa nell’inventario. Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) TUIR, è cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. La facoltà si esercita con il versamento della ritenuta, da effettuarsi entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. Ai sensi del comma 43, l’applicazione della ritenuta del 12,50 per cento è retroattiva: essa può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020