I commi 450-451, aggiunti alla Camera, sono volti ad assegnare ulteriori risorse al Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio di programmazione 2021-2023. I commi 450-451 incrementano la dotazione del fondo per le tecniche procreazione medicalmente assistita di cui all’articolo 18 della legge 40 del 2004 per un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, coperti a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 1141 del presente disegno di legge. Il Fondo di cui si dispone l’incremento, istituito presso il Ministero della salute, è stato originariamente ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di appositi criteri determinati con decreto del medesimo Ministero. La dotazione iniziale era di 6,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. A seguito del contenimento della spesa pubblica, è stato progressivamente ridotto. Con la revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 2, commi 106-206, art. 2, della legge n.191/2009 – finanziaria 2010) dal 2010, dette autonomie speciali sono escluse dal riparto. Le risorse ripartite alle regioni nel 2017 (D.M. 14 novembre 2017) sono state pari a 459.642 euro. In proposito, l’Istituto superiore di sanità redige annualmente per il Ministro della salute la Relazione sull’attività delle strutture autorizzate ad eseguire le tecniche di procreazione medicalmente assistita, da presentare in Parlamento (qui l’ultima Relazione del giugno 2019 contenente i dati 2017-2018). Il Ministro della salute redige inoltre apposite linee guida. L’incremento è diretto a riconoscere un contributo – nella misura massima stabilita con un decreto da emanare ai sensi del successivo comma 2-, in favore delle coppie con infertilità e sterilità per consentire l’accesso a prestazioni di cura e diagnosi correlate, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non risultino ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza ovvero non soddisfano il fabbisogno. Inoltre, si prevede il monitoraggio annuale da parte del Ministero della salute al fine di verificare l’impiego efficace delle risorse da parte delle regioni. Lo stesso Ministero è chiamato ad avviare campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, la prevenzione dell’infertilità e della sterilità e la donazione di cellule riproduttive. Il comma 451 prevede che con decreto del Ministero della salute sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto dei sopra indicati limiti di spesa.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020