Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica
10 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 457-467 Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e individuazione dei professionisti sanitari per la somministrazione dei vaccini

Condividi:

I commi in esame – inseriti dalla Camera – prevedono l’adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e disciplinano la relativa attuazione. Quest’ultima è demandata alle regioni e province autonome, che vi provvedono tramite i medici specializzandi e tramite i medici, infermieri ed assistenti sanitari (ivi compresi quelli già in quiescenza) reperiti mediante le agenzie di somministrazione di lavoro, nonché, in caso di insufficienza delle risorse professionali summenzionate, tramite lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri relativi alla remunerazione dei professionisti summenzionati e delle agenzie di somministrazione si provvede nell’ambito dei distinti limiti di spesa (di cui al comma 467 ed ai commi che ad esso rinviano). Si prevede inoltre che la somministrazione dei vaccini in esame sia effettuata presso le strutture individuate – sentite le regioni e le province autonome – dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e che l’Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione, senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica (comma 465). Il piano strategico nazionale summenzionato è adottato con decreto (non avente natura regolamentare) del Ministro della salute (comma 457). Il piano deve essere inteso a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale. Si ricorda che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha preso atto, nella seduta del 17 dicembre 2020, dell’informativa resa dal Governo sul piano in oggetto. Il piano è attuato dalle regioni e dalle province autonome, che adottano le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal medesimo piano (comma 458). In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Il comma 459 dispone che i medici specializzandi, già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione, concorrano allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale in oggetto e che tale partecipazione configuri a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell’ambito del medesimo corso di specializzazione. I consigli della scuola di specializzazione individuano tali specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese e da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall’autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale in esame. In caso di svolgimento di queste ultime presso le strutture esterne, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfettario; la copertura assicurativa è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale viene svolto il predetto periodo di formazione. Il rimborso forfettario è determinato dalla regione o provincia autonoma, ai sensi dei commi 466 e 467, a consuntivo, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e in proporzione alle spese documentate, fino a concorrenza dell’importo complessivo stabilito per il singolo ente territoriale dall’allegato D – il quale opera un riparto dell’importo di 10 milioni di euro (per il 2021) tra i suddetti enti sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020 -. In base alla disciplina di cui ai commi da 460 a 463 (nonché al comma 467 ivi richiamato):

– il Commissario straordinario procede – mediante una richiesta di manifestazione di interesse – alla redazione di un elenco dei medici, infermieri e assistenti sanitari disponibili a partecipare all’attuazione del piano in esame nell’ambito di una somministrazione di lavoro a termine. Il comma 460 fa riferimento ai soggetti iscritti ai relativi ordini professionali. Si valuti l’opportunità di un chiarimento, considerato che non esistono un ordine ed un albo professionale relativo agli assistenti sanitari. Alla richiesta possono aderire anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell’Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea (questi ultimi se in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità) che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere o assistente sanitario ovvero che siano in possesso del certificato di iscrizione all’albo professionale del Paese di provenienza. Quest’ultima previsione è posta in deroga alle norme di cui agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, concernenti – per gli stranieri non cittadini di Stati membri dell’Unione europea – il riconoscimento di titoli abilitanti all’esercizio delle professioni e l’iscrizione in elenchi speciali (presso il Ministero della salute) per le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale;

– il medesimo Commissario straordinario individua, mediante procedura pubblica, una o più agenzie di somministrazione di lavoro, ai fini della stipulazione, da parte di queste ultime, di contratti a tempo determinato con i soggetti iscritti nel suddetto elenco. Le agenzie procedono (ai fini medesimi della stipulazione) alla selezione dei candidati e alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti dalle norme in esame e dalla richiesta di manifestazione di interesse suddetta;

– il contratto tra l’agenzia di somministrazione e il professionista ha una durata di nove mesi (con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2021) e prevede la remunerazione contemplata dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Il complesso dei contratti in esame (tra le agenzie e i professionisti) deve riguardare, secondo la formulazione letterale del comma 462, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari; tuttavia, il medesimo comma specifica che il Commissario straordinario può in ogni momento modificare il numero massimo di medici e quello di infermieri e di assistenti sanitari, nel limite di spesa complessiva di cui al successivo comma 467. Si valuti l’opportunità di chiarire la formulazione di tali norme, considerato che la prima disposizione fa riferimento a contingenti fissi e non a limiti massimi e non reca un riferimento al limite di spesa suddetto. In merito, il suddetto comma 467 autorizza, per l’anno 2021, la spesa di 508.842.000 euro per la stipulazione (da parte delle agenzie) dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari, e di 25.442.100 euro, pari al cinque per cento del costo complessivo dei medesimi contratti di lavoro a tempo determinato, per il servizio di selezione reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro, per un totale di 534.284.100 euro; i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

– il Commissario straordinario stipula, in nome e per conto dei soggetti utilizzatori, i conseguenti contratti di somministrazione di lavoro con le suddette agenzie. La disciplina in esame specifica che il ricorso alla somministrazione di lavoro può avvenire in deroga alla normativa vigente e in particolare al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – il quale, all’articolo 31, comma 2, e successive modificazioni, reca limiti quantitativi per il ricorso al contratto di lavoro dipendente a termine ed al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato (presso il soggetto utilizzatore) -;

– i professionisti in esame svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori, indicati dal Commissario straordinario;

– resta fermo che né i contratti tra le agenzie di somministrazione e i professionisti in esame né i conseguenti contratti di somministrazione di lavoro tra le agenzie e il Commissario ed i soggetti utilizzatori dànno diritto all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario regionale o all’instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con lo stesso Servizio.

Come accennato, in caso di insufficienza (ai fini dell’attuazione del piano in esame) delle risorse professionali costituite dai medici specializzandi e dai medici, infermieri ed assistenti sanitari reperiti attraverso l’istituto della somministrazione di lavoro, si prevede lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (comma 464). In particolare, questi ultimi, previo accertamento, con decreto direttoriale del Ministero della salute, della necessità di utilizzo di tali prestazioni aggiuntive (comma 467), possono – anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale – ricorrere alle stesse e remunerarle nel rispetto dei seguenti parametri: un limite di spesa (per tali remunerazioni) pari per ciascuna regione o provincia autonoma a quello stabilito dall’allegato C – il quale opera un riparto dell’importo di 100 milioni di euro (per il 2021) tra i suddetti enti sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020 -; un incremento dell’importo della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive, rispettivamente a 80 euro lordi onnicomprensivi per i medici e a 50 euro lordi onnicomprensivi per gli infermieri e gli assistenti sanitari (tali importi sono stabiliti al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione). Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all’orario massimo di lavoro ed ai riposi. Riguardo ai medici, si ricorda che l’articolo 24, comma 6, e l’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il periodo 2016-2018, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, prevedono che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano richiedere ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale, inquadrate formalmente nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia) e remunerate con una tariffa oraria pari a 60 euro lordi onnicomprensivi. Riguardo alle prestazioni aggiuntive da parte del personale non dirigenziale (del comparto sanità), si ricorda che i valori delle tariffe in esame sono stabiliti dalla contrattazione integrativa. Come detto, il comma 465 prevede che la somministrazione dei vaccini in esame sia effettuata presso le strutture individuate – sentite le regioni e le province autonome – dal Commissario straordinario e che l’Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione. Tali corsi sono effettuati in modalità di formazione a distanza e sono riconosciuti anche come crediti ai fini dell’educazione continua in medicina; i corsi sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica. Il citato comma 467 specifica altresì che gli stanziamenti ivi previsti di 100 milioni e di 10 milioni di euro costituiscono un incremento (per l’anno 2021) del livello del finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (mentre lo stanziamento inerente ai rapporti con le agenzie di somministrazione – pari complessivamente, come detto, a 534.284.100 di euro per il 2021 – non rientra in quest’ultimo computo).

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

Partner