I commi 515-517, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, impongono ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) l’obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (comma 515, lettera a, n. 1), ed attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 agosto 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l’adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti (comma 515, lettera a, n.2). A tale scopo si prevede l’applicazione, per le violazioni del citato Regolamento, delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, parametrate, quanto all’importo, al fatturato del trasgressore (comma 515, lettera b). Vengono infine fatte salve le disposizioni in materia di competenza esclusiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento alle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta (comma 516). Si prevedono infine i contributi dovuti dai soggetti sopra indicati a compensazione dei costi amministrativi connessi all’esercizio delle nuove funzioni a cura dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 517). In dettaglio il comma 515, lettera a), n. 1), della disposizione in commento modifica il comma 6, lettera a), numero 5), dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di inserire tra gli operatori tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione (ROC) anche i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online che offrono servizi in Italia (pur se non stabiliti). Ai sensi del comma 6, lettera a), numero 5), dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997 al registro degli operatori di comunicazione si devono iscrivere i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell’Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l’editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. Si ricorda che la maggior parte dei fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online che offrono servizi in Italia è già attualmente iscritta al Registro nella veste di concessionari di pubblicità via web. Il comma 515, lettera a) n, 2) aggiunge il n. 14-bis al comma 6, dell’articolo 1, della legge n. 249 del 1997, che disciplina le competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di prevedere tra tali competenze il compito di assicurare “l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 agosto 2019” anche mediante l’adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta nonché mediante la raccolta di informazioni pertinenti. Il comma 515, lettera b), modifica il comma 31, secondo periodo dell’articolo 1, della legge n. 249 del 1997 che disciplina le sanzioni amministrative per coloro che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell’Autorità, relativamente ai provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, aggiungendo anche la mancata ottemperanza ad ordini o a diffide dell’Autorità in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 (su cui si veda l’approfondimento infra). Il secondo periodo del comma 31 dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Come sottolineato nella relazione illustrativa si tratta di una sanzione superiore a quella prevista in via generale al primo periodo del medesimo comma 31 che prevede, per la mancata ottemperanza agli ordini dell’Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria in cifra fissa compresa tra 20 milioni e 500 milioni di lire (corrispondenti a 10.329,13 euro e 258.228,45 euro). Il comma 516 fa salvo quanto previsto quanto previsto dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con riguardo alla competenza esclusiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta. L’articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo) dispone che: “anche nei settori regolati la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze”. Il comma 517 dispone l’attribuzione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a copertura dei costi amministrativi per l’esercizio delle nuove funzioni di regolazione, vigilanza e composizione delle controversie indicate al comma 515, di un contributo a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online che offrono servizi in Italia fissato in via di prima applicazione all’1,5 per mille dei ricavi conseguiti sul territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione risultante dal bilancio di esercizio dell’anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio, dalle voci delle omologhe scritture contabili attestanti il valore della produzione. Per gli anni successivi, il contributo è modificabile dall’Autorità, sia nella misura che nelle modalità, fino al limite massimo del 2 per mille dei ricavi individuati come appena descritto.
- Il Regolamento ( 2019 1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online
Il regolamento (UE)2019/1150 introduce a favore degli “utenti commerciali” e degli “utenti titolari di siti web aziendali” specifiche misure per garantire equità (articoli 3-8) nel rapporto tra questi soggetti e i fornitori di servizi di intermediazione online nonché trasparenza (articoli 9-10) e mezzi per la risoluzione delle controversie (articoli 11-14). I servizi di intermediazione online sono definiti, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento, come quei servizi che presentino tutti i seguenti requisiti: a) sono servizi della società dell’informazione, vale a dire servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; b) consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l’obiettivo di facilitare l’avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni; c) sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori. Con particolare riferimento alle misure volte ad assicurare l’equità contrattuale vengono stabiliti: una dettagliata disciplina dei contenuti dei termini e delle condizioni stabilite dai fornitori di servizi di intermediazione online, limiti alla possibilità di modificarne i contenuti (articolo 3), precise garanzie procedurali (tra le quali la possibilità di reclamo) nei casi in cui un fornitore di servizi di intermediazione online decida di limitare o sospendere la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale (articolo 4), l’obbligo per i fornitori di servizi di intermediazione online di precisare, nei propri termini e condizioni, i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri, indicando anche se la corresponsione di risorse economiche possa incidere sul posizionamento dell’utente commerciale (articolo 5), le modalità secondo le quali possono essere offerti servizi accessori (articolo 6), l’obbligo per i fornitori di servizi di intermediazione online di descrivere qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso detti motori di ricerca online (articolo 7), il divieto di imporre modifiche retroattive sfavorevoli alle condizioni contrattuali ed alcuni obblighi informativi in merito alla risoluzione del contratto e all’accesso tecnico e commerciali alle informazioni conservate dopo la cessazione del rapporto (articolo 8). Con riferimento alla trasparenza si impone ai fornitori di servizi di intermediazione online di inserire nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione relativa all’accesso tecnico e contrattuale, o alla mancanza di tale accesso, da parte degli utenti commerciali ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali o dai consumatori per l’uso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi. Inoltre devono essere precisate le modalità ed i limiti con cui il fornitore dei servizi di intermediazione online può accedere ai dati (personali o meno) che sono forniti nell’ambito dell’utilizzo dei servizi di intermediazione online dagli utenti commerciali e dai consumatori (art. 9) e si prevede che i fornitori di servizi di intermediazione online qualora limitino la capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse tramite mezzi che non siano i suddetti servizi, debbano esplicitare le ragioni di tale limitazione, rendendole facilmente accessibili al pubblico (art. 10). Con riferimento infine alle modalità di soluzione delle controversie si impone ai fornitori di servizi di intermediazione online di prevedere un sistema interno di gestione dei reclami degli utenti commerciali, precisandone gli ambiti per i quali tale sistema è obbligatorio e delineandone le caratteristiche essenziali (art. 11) e si prevede un sistema di mediazione (in relazione al quale la Commissione, ai sensi dell’articolo 13, si impegna ad assumere iniziative per favorire l’istituzione di una o più organizzazioni di servizi di mediazione) con il compito istituzionale di assumere le iniziative necessarie a raggiungere un accordo con gli utenti commerciali sulla risoluzione extragiudiziale di controversie che insorgano nell’ambito della fornitura dei servizi di intermediazione online in questione, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami (art. 12). Infine si riconosce che le organizzazioni e le associazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali, come pure gli organismi pubblici istituiti negli Stati membri, hanno il diritto di adire i giudici nazionali competenti nell’Unione per far cessare o vietare qualsiasi caso di inadempienza delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte di fornitori di servizi di intermediazione online o di fornitori di motori di ricerca online.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020