Il comma 540 incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di 65 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il comma 541 – introdotto dalla Camera dei deputati – incrementa il FOE di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l’assunzione di ricercatori stabilizzati negli enti di ricerca. Il comma 548 istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 50 milioni di euro per il 2023. Il comma 549 istituisce il Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Il comma 550 istituisce il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021 e consente al Ministero dell’università e della ricerca di avvalersi di INVITALIA per il supporto agli interventi nella ricerca. I commi 540-541 e 548-550 prevedono risorse aggiuntive per il settore della ricerca, attraverso l’incremento di un Fondo esistente e l’istituzione di nuovi (alcuni dei quali con una dotazione solo per annualità definite, altre con uno stanziamento a regime). Si fa presente che, per il riparto del Fondo esistente, la normativa vigente prevede il parere delle Commissioni parlamentari, che invece non è previsto nelle disposizioni in commento relative ai nuovi Fondi. Ad eccezione del comma 541, introdotto dalla Camera dei deputati, i restanti commi in esame non sono stati modificati in prima lettura. In dettaglio, il comma 540 incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) pubblici vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’art. 7 del d.lgs. 204/1998, di 65 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Il FOE è iscritto nel cap. 7236 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca. L’art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha disposto che il FOE è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari. Per l’anno 2020, il FOE è stato ripartito D.M. n. 744 dell’8 ottobre 2020 e relativa Tabella. L’art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha previsto che al Fondo affluivano, dal 1° gennaio 1999, i contributi già previsti da norme vigenti relativi a:
– Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
– Agenzia spaziale italiana (ASI);
– Osservatorio geofisico sperimentale (poi, sulla base dell’art. 7 del d.lgs. 381/1999, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS);
– enti già finanziati dall’allora MURST, ossia Stazione zoologica “Anton Dohrn” di Napoli e Istituto nazionale di geofisica. Quest’ultimo è poi confluito, in base all’art. 1 del d.lgs. 381/1999, nell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;
– Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM). Quest’ultimo è poi confluito, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 127/2003, nel CNR.
Inoltre, ha disposto che, dalla medesima data, affluivano al Fondo altri contributi e risorse finanziarie stabiliti per legge in relazione alle attività di:
– Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
– INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble;
– Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA). In proposito, il comma 552, su cui si veda la relativa scheda di lettura, rende autonomo il finanziamento al Programma nazionale di ricerche in Antaride, che non insiste più sul FOE;
Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. In seguito, esso è stato dapprima trasformato in Istituto nazionale della Montagna e, quindi, soppresso dall’art. 1, co. 1280, della L. 296/2006, che ha contestualmente previsto il trasferimento delle relative funzioni all’Ente italiano Montagna, a sua volta soppresso dall’art. 7, co. 19, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010). Con successivi interventi, sono stati inclusi fra i destinatari del FOE anche altri enti. Si tratta, in particolare, di:
– Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (art. 9, co. 3, lett. g), del d.lgs. 381/1999);
– Istituto nazionale di alta matematica – INDAM (art. 10, co. 1, lett. g), del d.lgs. 381/1999);
– Istituto italiano di studi germanici (art. 4, co. 5, del d.lgs. 419/1999). L’Istituto è stato poi qualificato ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale, dall’art. 1-quinquies del D.L. 250/2005 (L. 27/2006);
– Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi (art. 1, co. 5, della L. 62/1999);
– Istituto nazionale di astrofisica – INAF (art. 16, co. 1, lett. a), del d.lgs. 138/2003);
– Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM (art. 15, co. 1, lett. a), del d.lgs. 38/2004);
– Sincrotrone di Trieste Spa, con riferimento al quale l’art. 2, co. 2, del D.L. 7/2005 (L. 43/2005) ha disposto che, per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento era integrato, dal 2005, con un importo annuo pari a 14 milioni di euro, a valere sul FOE, con erogazione diretta;
– Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (INDIRE) e Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), con riferimento ai quali l’art. 19, co. 3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto che, a decorrere dal 2013, le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica (recati dal medesimo art. 19) confluiscono sul FOE per essere destinate al funzionamento dei due enti;
– Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Al riguardo, infatti, l’art. 12, co. 7, del DPR 76/2010, ha disposto che il Ministro, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l’Agenzia ulteriori risorse – oltre quelle iscritte ai fini del funzionamento dell’ANVUR nello stato di previsione del Ministero –, a valere sul FOE (nonché sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università-FFO, di cui all’art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993), in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.
Si fa presente che, in virtù del comma 552, alla cui scheda di lettura si rinvia, il FOE viene contestualmente ridotto, dal 2021, di 23 milioni di euro, a seguito della scelta di scorporare il finanziamento del Programma nazionale di ricerca in Antartide (PNRA). Il comma 541, introdotto dalla Camera de deputati, incrementa ulteriormente il FOE di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021. Questo incremento ulteriore è destinato esclusivamente all’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, in modo da assicurare l’integrale copertura delle spese connesse all’attività dei ricercatori stabilizzati. I criteri e le modalità di riparto sono stabiliti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca (per la cui adozione non è previsto un termine). Con l’espressione “ricercatori stabilizzati” si intendono i ricercatori degli enti pubblici di ricerca destinatari del processo di stabilizzazione di cui all’articolo 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017. Tale disposizione consente alle pubbliche amministrazioni (tra cui gli enti pubblici di ricerca), nel periodo 2018-2021, di assumere a tempo indeterminato – in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria – personale che possegga tutti i seguenti requisiti:
– essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015 con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
– essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione. Per gli enti pubblici di ricerca – ai sensi dell’art. 12, co. 4-bis, del d.lgs. 218/2016 – il suddetto requisito si intende assolto anche qualora il soggetto abbia conseguito un’idoneità, per il medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017, relative a procedure concorsuali, ovvero abbia vinto un bando competitivo per il quale sia prevista l’assunzione per chiamata diretta da parte dell’ente ospitante, o sia risultato vincitore di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti sostenuti da finanziamento nazionale o internazionale. Qualora non sussista il requisito del precedente reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali e trovi invece applicazione una delle fattispecie sostitutive summenzionate, alle iniziative di stabilizzazione si provvede mediante l’espletamento di procedure per l’accertamento dell’idoneità;
– avere maturato alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. In base all’art. 12, co. 4-ter, del citato d.lgs. 218/2016 (novellato dall’art. 3-ter, co. 1, del D.L.1/2020 – L. 12/2020), per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell’ente che procede all’assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca, posti in essere dall’ente che procede all’assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario dell’allora MIUR. In questi casi, si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine;
– Si ricorda che, ai fini del requisito in oggetto, per la stabilizzazione presso gli enti di ricerca finanziati dal FOE, rilevano – in base al co. 11 del citato art. 20 del d.lgs. n. 75, e successive modificazioni – anche i periodi di servizio prestati presso altri enti e istituzioni di ricerca.
Il comma 548 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca il “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)”, con una dotazione di 200 milioni di euro per (ciascuno degli) gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l’anno 2023. Il Fondo è iscritto nel cap. 7730 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca. Le finalità del Fondo sono:
– rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca (PNR).
– Il Programma nazionale della ricerca (PNR), predisposto dal Ministero dell’università e della ricerca, è il principale documento programmatico che orienta la politica di ricerca in Italia. Attualmente, è in vigore il PNR 2015-2020, approvato dal CIPE il 1° maggio 2016, in coerenza con quanto stabilito dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), presentata dall’Italia nell’ambito della programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020. L’11 agosto 2020 il Ministero dell’università e della ricerca ha lanciato una consultazione pubblica per la definizione del Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, che si è chiusa l’11 settembre 2020;
– garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con il Programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea.
I Programmi quadro rappresentano il principale strumento – unitamente ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione – con cui l’Unione europea sostiene la ricerca e sono elaborati su base pluriennale. I programmi quadro fissano gli obiettivi, le priorità e il pacchetto finanziario tramite cui offrire sostegno a progetti di ricerca di tipo multidisciplinare e transnazionale. Per il settennio 2014-2020 il Programma quadro per la ricerca e l’innovazione è Horizon 2020, mentre per il settennio 2021-2027 il prossimo Programma quadro proposto dalla Commissione europea è Horizon Europe (COM (2018) 435). Per una sintesi dei rispettivi contenuti si vedano i relativi temi web sul sito della Camera dei deputati. Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca – per la cui adozione non è previsto un termine – sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca. Il comma 549 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, il “Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca”, con stanziamenti pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per (ciascuno degli) gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Il Fondo è iscritto nel cap. 7270 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca. La finalità del Fondo è di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli enti di ricerca. Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca – per la cui adozione non è previsto un termine – sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca. Il comma 550 autorizza il Ministero dell’università e della ricerca ad avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – INVITALIA, per i servizi di supporto specialistico e attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria e per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale della ricerca (PNR) e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. INVITALIA è una società per azioni quotata avente quale azionista unico il Ministero dell’economia e delle finanze. Il MEF esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, in quanto l’Agenzia, posta la sua missione istituzionale (cfr. infra), è ente strumentale del MISE. L’Agenzia nasce nel 2007 a seguito del riordino della Società Sviluppo Italia disposto dalla legge finanziaria (art. 1, co. 460 della L. 296/2006 ). Sviluppo Italia, oltre a cambiare denominazione in Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – INVITALIA, ha subito una profonda riorganizzazione strutturale con riguardo ad una razionalizzazione delle funzioni e ad uno snellimento delle attività con forte riduzione del numero delle partecipazioni e dei livelli organizzativi. La missione di INVITALIA consiste nel promuovere lo sviluppo produttivo ed imprenditoriale per rafforzare la competitività del Paese, fungendo da catalizzatore di risorse pubbliche e private. Essa gestisce la gran parte degli strumenti agevolativi nazionali a favore delle imprese e detiene inoltre varie partecipazioni societarie. In particolare l’Agenzia è attiva nei seguenti settori: sostegno allo sviluppo d’impresa; supporto alla competitività del territorio e alla pubblica amministrazione; supporto alle amministrazioni centrali dello Stato nella gestione di programmi comunitari cofinanziati con fondi strutturali comunitari; sviluppo di investimenti esteri qualificati. Ogni macro-area ricade nella pertinenza di una specifica Business Unit (Funzione organizzativa complessa). INVITALIA, nell’assemblea straordinaria del 7 giugno 2017, ha deliberato le modifiche alle disposizioni statutarie che la qualificano come società in house (cfr. delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell’ANAC con la quale l’Agenzia è stata riconosciuta come soggetto “in house” di tutte le amministrazioni centrali dello Stato in linea con quanto previsto dall’art. 192 del Codice dei contratti (d.lgs. n. 50 del 2016). Si rinvia all’ultima Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito su Invitalia. L’elenco delle società controllate da Invitalia è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia. Le modalità con cui il Ministero si avvale di INVITALIA sono stabilite mediante convenzione. Per le summenzionate finalità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, il “Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca”, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Il Fondo è iscritto sul cap. 1739 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020