Il comma 553, introdotto dalla Camera dei deputati, istituisce una sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca” dell’Anagrafe nazionale delle ricerche a cui possono iscriversi gli enti, le istituzioni e gli organismi privati ed altri soggetti di diritto privato senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca, ad eccezione di università, enti universitari e enti del Terzo settore. Il comma 554, introdotto dalla Camera dei deputati, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2021. Alle risorse si accede previa procedura selettiva annuale riservata ai soggetti iscritti nella summenzionata sezione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche. In dettaglio, il comma 553 demanda ad un decreto del Ministero dell’università e della ricerca – da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – l’individuazione dei criteri e delle modalità di iscrizione degli enti, istituzioni e organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata «Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca» dell’Anagrafe nazionale delle ricerche. L’art. 63 del D.P.R. 382/1980, al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti, ha istituito l’Anagrafe nazionale delle ricerche. Secondo l’art. 64, all’Anagrafe nazionale delle ricerche affluiscono tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica, per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell’Anagrafe nazionale delle ricerche. Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all’Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l’attività di ricerca. In base al D.P.C.M. 164/2020, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca, la gestione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche spetta alla Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali. Possono iscriversi alla suddetta sezione le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro a eccezione delle università, degli enti universitari o comunque riconducibili all’attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore, disciplinati dal codice di cui al d.lgs. 117/2017. Il Dicastero rende note e accessibili, attraverso l’Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni relative ai contributi pubblici di cui sono destinatari i soggetti iscritti alla predetta sezione. Si ricorda che il D.M. 8 febbraio 2008, n. 44 ha introdotto una procedura in base alla quale gli enti privati di ricerca possono fruire dei contributi per il funzionamento previo inserimento in un apposito elenco avente efficacia triennale. Quanto all’ambito soggettivo, il DM prevede che sono legittimati a presentare domanda gli enti provati di ricerca che:
– hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da almeno 3 anni;
– svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.
Non possono usufruire dei contributi gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, né i relativi consorzi e fondazioni, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato. Quanto alla procedura, il DM stabilisce che l’elenco triennale in base al quale gli enti privati di ricerca possono usufruire dei contributi è approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari. La selezione delle domande avviene sulla base di un bando pubblico, emanato dal medesimo Ministro alla scadenza del triennio precedente. Con D.D. 3 dicembre 2020, n. 101 è stato emanato il bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca per il triennio 2020-2022, con scadenza al 28 gennaio 2021. Il comma 554 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. L’obiettivo di istituzione del Fondo è ampliare la conoscenza dei fenomeni, delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Il Ministero dell’università e della ricerca – con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – stabilisce le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse, mediante una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti nella summenzionata sezione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020