I commi 58-59 dispongono la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici. La norma, inoltre, innalza da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici. Il comma 60, introdotto durante l’esame parlamentare, stabilisce che la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica spetta anche per quelli di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica.
Il comma 58, comma 1, lettera a) proroga al 31 dicembre 2021 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2 dell’articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica. Si ricorda che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:
– la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
– la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220);
– per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 (articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).
La disposizione proroga altresì a tutto il 2021 la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. (comma 2-bis dell’articolo 14, D.L. 63/2013). Per una dettagliata ricognizione delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si consiglia la lettura della Guida dell’Agenzia delle entrate. Per una panoramica della materia si rinvia alle pagine web Riqualificazione energetica degli edifici: l’ecobonus e Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica consultabili sul Portale della documentazione della Camera dei deputati. Si segnala, inoltre, che il Servizio studi della Camera, in collaborazione con l’istituto di ricerca CRESME ha pubblicato un dossier in materia di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio da cui emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2020, oltre 21 milioni di interventi. In ventidue anni le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a oltre 346 miliardi di euro. Il dato a consuntivo per il 2019 indica un volume di investimenti pari a 28.762 milioni di euro veicolati dagli incentivi fiscali per il recupero edilizio, la riqualificazione energetica, la riduzione del rischio sismico e la riqualificazione delle facciate (la previsione elaborata nel rapporto dello scorso anno per il 2019 era stata di 28.963 milioni di euro). Nel 2020, a causa della crisi pandemica, la previsione costruita a partire dai dati dei primi nove mesi dell’anno porta a stimare questo valore in 25.105 milioni di euro, con una flessione del 12,7% rispetto al 2019. Sulla materia si ricorda inoltre che l’articolo 121 del decreto-legge n.34 del 2020-Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all’economia (cd. decreto Rilancio) stabilisce che i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A tale proposito si segnala che il comma 67 della legge in esame proroga il termine per avvalersi dell’opzione sopra citata stabilendo che le disposizioni dell’articolo 121 si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119. Ai fini della cessione o dello sconto in luogo della detrazione l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una circolare e due provvedimenti che ne definiscono le disposizioni di attuazione: Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, nella quale viene chiarito che tra gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto rientrano quelli di efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 recante disposizioni di attuazione per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; Provvedimento del 12 ottobre 2020, n. 326047 recante modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Sono stati altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020 i decreti del MISE recanti i requisiti tecnici e delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. In sintesi, il primo decreto definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni ecobonus, bonus facciate e superbonus al 110%, in particolare specificando i requisiti tecnici, nonché i costi massimali per singola tipologia di intervento e i soggetti ammessi alla detrazione. Il secondo decreto disciplina la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, le verifiche ai fini dell’accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all’art. 121 del decreto rilancio, nonché i controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione e le eventuali sanzioni. Si ricorda, inoltre, che l’articolo 119 del sopra citato decreto legge 34 del 2020 introduce una detrazione pari al 110% (Superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). A queste tipologie di spese, dette trainanti, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante. A tale proposito, nella richiamata circolare 24/E, viene chiarito che il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento. La maggiore aliquota si applica tuttavia solo se gli interventi sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale previsti dall’articolo 119 e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Il comma 66 della legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia, introduce numerose modifiche alla richiamata disciplina del superbonus tra cui la proroga dell’applicazione della detrazione al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. Sul tema si consiglia la lettura del dossier Il superbonus edilizia al 110 per cento nei decreti Rilancio e Agosto e nei provvedimenti attuativi realizzato dal servizio Studi della Camera dei deputati.
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia
La lettera b), n. 1, del comma 58, modifica l’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia, prorogando al 31 dicembre 2021 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR ovvero interventi di:
– manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);
– ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
– realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
– eliminazione delle barriere architettoniche;
– prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
– cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
– risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
– adozione di misure antisismiche;
– bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Per un approfondimento delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia si rinvia alla Guida dell’Agenzia delle entrate nonché alla pagina web Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica del Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
La lettera b), n. 2), del comma 58, proroga al 2021 la detrazione al 50 per cento (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 16.000 euro, secondo le modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare) prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Si ricorda che le spese per l’acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. In altri termini, le spese per l’acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione. Per una ricognizione completa delle detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici si suggerisce la consultazione della Guida dell’Agenzia delle entrate.
Detrazioni fiscali per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
Il comma 59 proroga per l’anno 2021 la detrazione per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (cd. bonus facciate). Si ricorda che il comma 219 della legge di bilancio 2020 ha introdotto la detraibilità dall’imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone (cd bonus facciate). In particolare la norma stabilisce che per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento. L’articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:
– la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
– la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
L’agevolazione può essere usufruita da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Per una dettagliata panoramica sulla materia si consiglia la lettura della guida Bonus facciate realizzata dall’Agenzia delle entrate. Il comma 60, introdotto durante l’esame parlamentare, stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro (prevista dall’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020