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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 645 e 646 Iniziative per il Giubileo 2025

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I commi 645 e 646 prevedono l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo istituzionale con il compito di definire un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l’anno 2025, nonché degli eventi nazionali e internazionali ad esso connessi. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri interessati, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, nonché da due senatori e da due deputati. Gli interventi da realizzare su aree della Santa Sede sono subordinati alla definizione consensuale tra quest’ultima e lo Stato Italiano. Il comma 645 dispone che, al fine di coordinare tempestivamente tutte le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l’anno 2025, nonché degli eventi nazionali e internazionali ad esso connessi, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un tavolo istituzionale con il compito di definire, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate, un piano degli interventi e delle opere necessarie. Il comma in questione stanzia inoltre un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie. Si ricorda che in vista del Giubileo dell’anno 2000 (dopo alcuni decreti-legge decaduti per mancata conversione o abrogati) fu adottato il D.L. 551/1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 651/1996. Il provvedimento (all’art. 1, comma 2) affidava alla commissione per Roma Capitale istituita dall’art. 2, comma 1, della L. n. 396/1990 (recante “Interventi per Roma, capitale della Repubblica”) il compito di definire, sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il piano (adottato poi con D.P.C.M. 18 settembre 1996), degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. L’art. 1, comma 3, del citato D.L. 551/1996 disciplinava poi i contenuti del piano, prevedendo che questo indicasse le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento, le risorse finanziarie necessarie, i termini entro i quali avrebbero dovuto essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti e i tempi entro i quali le opere avrebbero dovuto essere completate. L’art. 1, comma 4, precisava poi che nell’ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell’Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all’art. 6 del D.L. 444/1995 (il quale prevedeva la facoltà per la Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, di partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.). L’art. 1, comma 8, attribuiva al Ministro dei lavori pubblici il compito di assicurare il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato. L’art. 1, comma 10, del D.L. 551/1996 stabiliva, inoltre, l’obbligo per la commissione per Roma capitale di riferire ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi (si vedano, in proposito, a titolo di esempio, le relazioni presentate alle Camere il 25 giugno 1997 e il 21 marzo 2000). L’art. 2 del D.L. 551/1996 recava, poi, uno specifico finanziamento degli interventi, autorizzando il Ministro del tesoro a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all’importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3 (lire 100 miliardi per l’anno 1997 e lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998). Con la successiva L. n. 270/1997 vennero adottate specifiche disposizioni concernenti il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio. Nell’imminenza del Giubileo straordinario della Misericordia del 2015-2016 è intervenuto l’art. 6 del D.L. 185/2015, il quale ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con la dotazione di 94 milioni di euro per l’anno 2015 e di 65 milioni di euro per l’anno 2016. Si fa presente, infine, che in occasione del Giubileo straordinario del 2015-2016 l’ANAC ha approvato, con delibera dell’8 settembre 2015, le “Linee Guida per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del Giubileo Straordinario della Misericordia”. Si valuti l’opportunità di prevedere un termine per l’adozione del DPCM istitutivo del tavolo istituzionale. Si valuti, inoltre, l’opportunità di chiarire i contenuti del piano degli interventi e delle opere necessarie, in analogia con quanto previsto da analoghe disposizioni approvate in vista del Giubileo del 2000. Il comma in questione disciplina la composizione del tavolo istituzionale, prevedendo che esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, con possibilità di delegare a loro rappresentanti, nonché da due senatori e da due deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il comma 646 prevede che gli interventi e le opere di cui al comma 645, se realizzati su area ubicata almeno parzialmente sul territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, delle modalità di attuazione.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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