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11 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 651-659 (Proroga e modifiche all’incentivo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 e all’imposta sull’acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di Co2)

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I commi da 651 a 659, introdotti alla Camera, hanno ad oggetto la c.d. ecotassa per l’acquisto degli autoveicoli, nonché i contributi per l’acquisto di veicoli nuovi. Si modifica infatti, per il 2021, l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. “ecotassa”), eliminando la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti (comma 651); si conferma inoltre per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di Co2 (commi 652-656), ma con alcune modifiche rispetto al 2020 e si introduce un nuovo contributo statale per l’acquisto nel 2021 di veicoli per il trasporto merci e di autoveicoli speciali (commi 657 e 659). In dettaglio, il comma 651, lett. b) e c), modifica per il 2021 la disciplina dell’imposta sui veicoli inquinanti, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per l’acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di Co2. Per l’anno 2021 in base al nuovo comma 1042-bis l’imposta si applicherà solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161 gr/Km come previsto attualmente). L’importo rimarrà variabile, come attualmente, tra i 1.100 ed i 2.500 euro a seconda della fascia di emissione, ma vengono rimodulate le singole fasce di emissione per l’applicazione dell’imposta, cosicché la sua misura risulterà inferiore per molte delle fasce di emissioni inquinanti rispetto a quella vigente. Tale modifica va anche ricollegata a quanto previsto dal comma 651, lett. e) che introduce un nuovo comma 1046-bis alla legge di bilancio 2019, in base al quale a partire dal 1° gennaio 2021 per il calcolo delle emissioni di Co2 dei veicoli si dovrà applicare il nuovo ciclo di omologazione WLTP previsto dal Regolamento (UE) 2017/1151 (riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione), che sostituisce l’attuale ciclo NEDC. Tale nuovo sistema, più rigoroso, sarà il riferimento sia per la determinazione dell’ecobonus per i veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031, che per il calcolo della c.d. ecotassa (l’imposta sui veicoli maggiormente inquinanti di cui al comma 1042-bis). Ai fini della sola erogazione dell’ecobonus, si prevede peraltro un periodo transitorio di calcolo delle emissioni ancora in base al vecchio ciclo NEDC, per gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2021. Il comma 652, concede anche per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi (cat. M1) con emissioni fino a 60 g/Km di Co2, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo. L’importo del contributo è confermato in 2000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale. Si conferma la possibilità di acquisto in locazione finanziaria e il limite di prezzo (comma 653) del veicolo di 50.000 euro. Tale contributo è cumulabile, analogamente a quanto previsto nel 2020, con il c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021(comma 656). Per quanto riguarda il veicolo consegnato per la rottamazione, il comma 651, lett. a), modificando il comma 1034 della legge di bilancio 2019, sposta da 15 a 30 giorni il termine per il venditore per avviare il veicolo alla rottamazione. Il comma 654 prevede un contributo statale di 1500 euro per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era limitata ai 110 g/Km). Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021; è richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell’IVA (comma 655). Il comma 657 prevede un contributo statale per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali (definiti dall’art. 54, co. 1, lett. g) del Codice della strada come veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio e poi individuati dall’art. 203 del Regolamento di attuazione del Codice: vi rientrano a titolo esemplificativo, ambulanze, furgoni isotermici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, etc). La disposizione specifica inoltre che deve trattarsi di veicoli di categoria M1 (la categoria internazionale M1 si riferisce agli autoveicoli a quattro ruote veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro, come indicato nella relativa tabella. Agli incentivi dei commi 2, 4 e 7 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 della legge di bilancio 2019 che disciplinano gli aspetti relativi alla rottamazione dei veicoli, alla corresponsione dei contributi ai venditori e ai requisiti per l’accesso all’incentivo, con riguardo all’ecobonus nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, contenente la disciplina applicativa dell’ecobonus (comma 658).

Il comma 659 provvede al rifinanziamento del fondo (di cui al comma 1041 della legge di bilancio 2019) per il 2021 per 420 milioni di euro per l’erogazione dei contributi suddetti, così ripartiti:

a) 120 milioni di euro per i contributi aggiuntivi all’acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi (fascia da 0 a 60 gr/KM Co2);

b) 250 milioni per i contributi all’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km Co2;

c) 50 milioni per i contributi all’acquisto veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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