I commi da 77 a 79 dell’articolo 1, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, prevedono l’assegnazione di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente, destinato alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli (categoria M1) nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell’IVA. Il termine per l’acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2021 (comma 77). Sono inoltre indicati i Fondi destinati a tale incentivo (comma 78) e disciplinate le modalità di regolazione del medesimo (comma 79). I veicoli di categoria M1 sono, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) del Codice della strada, i “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente”. In particolare il contributo è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, assegnate ad un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (comma 78) e non è cumulabile con gli altri contributi statali previsti dalla normativa vigente. Con riferimento agli ulteriori contributi destinati alla mobilità sostenibile si vedano anche i commi 651-659 dell’articolo 1 nonché il paragrafo “La mobilità stradale sostenibile: l’ecobonus e gli interventi per la rottamazione dei veicoli inquinanti” pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati. Le modalità e i termini dell’erogazione del contributo, anche con riferimento al rispetto dei limiti di spesa, saranno definiti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge (comma 79).
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020