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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 80-81 Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi

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Il comma 80, modificato nel corso dell’esame in prima lettura, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 140 milioni di euro per l’anno 2021, di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all’articolo 27 del D.L. n. 83/2012. Il comma 81 demanda ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse tra gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e nelle aree di crisi non complessa. La relazione tecnica al provvedimento evidenzia che lo strumento agevolativo qui rifinanziato è risultato di elevato interesse per il sistema delle imprese, in particolare delle PMI, localizzate in tutto il territorio nazionale, confermando un trend di crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone, anche del Mezzogiorno. Difatti, la dotazione finanziaria attualmente disponibile, al netto delle risorse di cui alla legge di bilancio 2020 (L. n. 162/2019), è da considerarsi esaurita. Il testo del comma 80, nella sua formulazione originaria, prima dell’esame presso la Camera dei deputati, prevedeva, per gli anni 2021 e 2022, un rifinanziamento del Fondo crescita in misura pari a 150 milioni per il 2021, a 110 milioni per il 2022 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. L’importo per gli anni 2021 e 2022 è stato dunque ridotto, in sede emendativa, a 140 milioni per il 2021 e a 100 milioni per il 2022. La riduzione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è stata contestualmente destinata allo stesso Fondo crescita sostenibile, ma per una diversa finalità: la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al D.M. 4 dicembre 2014 (cd. “Nuova Marcora”). Si rinvia sul punto alla scheda di lettura relativa ai commi 261 e 262.

  • La disciplina di sostegno alle aree di crisi industriale

Il meccanismo di sostegno delineato dalla legge n. 181/1989, riformato dal successivo D.L. n. 83/2012 e dal D.L. n. 145/2013, consiste nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale nelle aree – soggette a recessione economica e crisi occupazionale – dichiarate dal MiSE di crisi complessa o non complessa. I progetti promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l’utilizzo di tutti i regimi d’aiuto compatibili, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l’efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. Per l’approvazione dei progetti, si prevede lo strumento degli accordi di programma. Gli accordi di programma disciplinano gli interventi agevolativi per investimenti produttivi nelle aree di crisi. Le aree di crisi industriale complessa riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. L’articolo 27, comma 8, del D.L. n. 83/2012 demanda al MiSE il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di istanza presentata dalla regione interessata. Il Ministero cura l’attuazione di politiche e programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori colpiti dalla crisi mediante l’adozione di PRRI -Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. I PRRI promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l’utilizzo di tutti i regimi d’aiuto disponibili compatibili, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l’efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. I progetti sono adottati tramite appositi accordi di programma. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi. E’ stato demandato ad un decreto di natura non regolamentare la disciplina delle modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e la determinazione dei criteri per la definizione e l’attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale (D.M. 31 gennaio 2013). Quanto alle aree di crisi non complessa, l’articolo 27, comma 8-bis, del D.L. n. 83/2012 (introdotto dal successivo D.L. n. 145/2013) ha anch’esso demandato ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione. Il Decreto ministeriale 4 agosto 2016 ha proceduto all’individuazione delle aree di crisi industriale non complessa che riguardano i territori individuati dal decreto direttoriale 19 dicembre 2016. Con decreto direttoriale 24 febbraio 2017 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni. Quanto ai benefici concedibili alle imprese nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa, il nuovo Decreto ministeriale 30 agosto 2019 – adottato ai sensi dell’articolo 29, commi 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. D.L. Crescita)- e la circolare Circolare 16 gennaio 2020 n. 10088 della Direzione generale incentivi alle imprese del MISE, come successivamente modificata dalla Circolare 26 maggio 2020 n. 153147 stabiliscono i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, in sostituzione della originaria disciplina attuativa recata dal decreto ministeriale 9 giugno 2015 . I soggetti beneficiari dei benefici sono le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui all’articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, nonché le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, i cui programmi d’investimento riguardano unità produttive ubicate in territori riconosciuti di crisi industriale complessa o non complessa. In merito alle attività ammesse, sono ricomprese tutte le attività economiche appartenenti alla sezione C dell’ATECO 2007 ad eccezione delle attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni europee (cfr. meglio, . L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, è soggetto gestore della misura, al cui sito istituzionale si rinvia, relativamente alle aree di crisi attive. Si rammenta che il D.L. n. 76/2020 (articolo 39) ha incluso tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati a valere sulla misura, la fabbricazione di gas industriali, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, in conformità e alle condizioni di cui alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Per ciò che concerne le risorse per gli interventi (sia in aree di crisi industriale complessa che in quelle di crisi non complessa), l’articolo 27, comma 10, del D.L. n. 83 ha disposto che le risorse già destinate al finanziamento degli interventi del D.L. n. 120/1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni già assunti, affluissero all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro dell’economia, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MiSE per la successiva assegnazione al Fondo per la crescita sostenibile. Contestualmente, la norma ha disposto che all’attuazione degli interventi previsti dai Progetti si provveda a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo per la crescita sostenibile, una finalità delle quali è appunto il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma (art. 23, co. 2, lett. b) D.L. n. 83/2012). Le attività sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili (comma 9). Per le aree di crisi complessa e non complessa affluiscono anche risorse a valere sui Fondi strutturali, in particolare le risorse del PON «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III-Competitività PMI La legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018, articolo 1, commi 204 e 205) ha incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del Fondo crescita sostenibile destinando tali risorse al finanziamento degli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa. La successiva legge di bilancio 2020 (Legge n. 162/2019, articolo 1, comma 230) ha ulteriormente incrementato la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 50 milioni per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, complessa e non complessa di cui all’articolo 27 del D.L. n. 83/2012.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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