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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 97-106 Fondo impresa femminile

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I commi 97-106 recano la disciplina istitutiva del “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”. Il Fondo viene costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile. Attraverso le risorse del Fondo, si prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell’imprenditoria tra la popolazione femminile. Viene inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna con il compito di attualizzare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo formulare raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell’impresa e nell’economia. Il comma 97 istituisce presso il Ministero dello Sviluppo economico, il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Si tratta di un intervento volto ad intervenire sulla più ampia questione del lavoro femminile in Italia. Le politiche a favore del rafforzamento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e il rispetto del principio costituzionale della parità di genere nelle retribuzioni sono state oggetto di attenzione nella comunicazione della Commissione europea recante la Relazione per paese relativa all’Italia 2020, dove si rivela come elemento critico il fatto che le politiche attive per il mercato del lavoro degli ultimi anni non abbiano inciso a sufficienza per incrementare l’occupazione femminile. La stessa relazione illustrativa ricorda che i dati – a livello nazionale e internazionale – rivelano che sono ancora troppo poche le donne “che scelgono di creare un’impresa, di avviare una start-up di intraprendere studi scientifici”. Per quanto riguarda la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un recentissimo intervento dell’ISTAT sottolinea che “i dati sull’occupazione femminile in Italia permangono preoccupanti se confrontati con quelli del resto d’Europa. Nonostante il livello di istruzione femminile sia sensibilmente maggiore di quello maschile, il tasso di occupazione è molto più basso (nel II trimestre 2020 è il 48,4% contro il 66,6% maschile) e il divario di genere è più marcato rispetto alla media Ue (61,7% contro 72,1%) e agli altri grandi paesi europei”. Peraltro, nel corso delle audizioni informali sul rilancio del commercio alla luce della crisi causata dall’emergenza epidemiologica svolte dalla X Commissione (Attività produttive), è stato sottolineato che la crisi derivante dalla pandemia ha colpito in modo particolare i settori del commercio, della ricezione e della ristorazione, tutti settori in cui è maggiormente presente l’imprenditoria femminile (oltre che giovanile e straniera). Si ricorda che l’articolo 23, 2 co. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea precisa che il principio della parità tra uomo e donna accolto al 1 co. «non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato». I principali strumenti di sostegno finalizzati alla creazione e allo sviluppo di imprese a prevalente o totale partecipazione femminile consistono essenzialmente in misure volte a garantirne migliori condizioni di accesso al credito, o tramite i mutui a tasso zero per le micro e piccole imprese femminili ovvero tramite l’accesso alla Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese – Sezione Pari Opportunità. Per la ricostruzione degli strumenti di sostegno finalizzati alla creazione e allo sviluppo di imprese a prevalente o totale partecipazione femminile, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare. L’articolo in esame, in luogo di strumenti di agevolazione ai fini dell’accesso al credito, contempla forme di sostegno diretto all’imprenditoria femminile, nonché azoni di comunicazione e sensibilizzazione sul tema. Il comma 98, infatti, così definisce le finalità e le azioni del Fondo:

a) interventi per supportare l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia;

b) programmi ed iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;

c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello comunitario e nazionale.

Con riferimento alla lettera c), si osserva che è stato recentemente ribadito che “esiste ancora un forte svantaggio femminile se si considerano le lauree tecnico-scientifiche, le cosiddette lauree STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics): il 37,3% degli uomini ha una laurea STEM contro il 16,2% delle donne”. Il comma 99 chiarisce che gli interventi di supporto possono consistere in:

a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili (con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età);

b) finanziamenti a tasso zero o comunque agevolati (è ammessa anche la combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti) per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;

c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma di contributo a fondo perduto del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’ottanta per cento della media del circolante degli ultimi 3 esercizi;

d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale, per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;

e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano.

Con riferimento alla lettera e), si ricorda che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni in L. n. 221/2012), ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la start-up innovativa. La definizione di startup innovativa è contenuta nell’articolo 25, comma 2 del citato decreto n. 179. Ai sensi di tale disposizione, è startup innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che abbia quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, abbia un livello di spesa in attività di ricerca e sviluppo almeno pari al 15 per cento del valore maggiore tra costo e produzione, impieghi ricercatori per almeno un terzo della forza-lavoro, sia titolare (o depositaria o licenziataria) di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, oltre ad altri requisiti societari. A sua volta, l’articolo 4, comma 1 del D.L. n. 3/2015 ha introdotto la definizione di “piccole e medie imprese innovative”, disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le start-up innovative. La finalità è quella di far rientrare nel campo di intervento tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità. Relativamente a tale disciplina, si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare “Startup innovative, PMI innovative e incubatori certificati”. Il comma 100 chiarisce quali possano essere gli interventi di diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile o i programmi di formazione e orientamento di cui al comma 98, lettere b) e c). In tal senso, si possono prevedere:

a) iniziative per promuovere il valore dell’impresa femminile nelle scuole e nelle Università;

b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;

c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio STEM;

d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell’economia digitale;

e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d’impresa e promuovere i programmi finanziati dall’articolo in commento.

Il comma 101 fa riferimento alla possibilità di collaborazione, anche prevedendo forme di cofinanziamento, con le Regioni e gli enti locali, le associazioni di categoria, il Sistema camerale e i Comitati per l’imprenditoria femminile. Il comma 102 prevede una relazione annuale al Parlamento, da predisporre ad opera del Ministero dello sviluppo. Il comma 103 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall’entra in vigore della legge di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il compito di ripartire la dotazione finanziaria tra i diversi interventi, di individuare le modalità di attuazione, nonché i criteri e i termini delle agevolazioni previste.I commi da 104 a 106 disciplinano il Comitato Impresa Donna, che viene istituito presso il MISE. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le funzioni attribuite al Comitato sono quella di:

a) contribuire ad attualizzare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo;

b) condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell’impresa;

c) formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell’azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e sui temi della presenza femminile nell’impresa e nell’economia; d) contribuire alla redazione della Relazione annuale.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020

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