I commi 504 a 506, introdotti durante l’esame alla Camera, recano disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo per l’a.s. 2020/2021. In particolare, si destinano alle scuole statali e paritarie sede di esame di Stato per il 2021 € 30 mln e si affida ad ordinanze del Ministro dell’istruzione la possibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento dei medesimi esami. Più nello specifico, il comma 504 dispone che, al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla normativa vigente, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato sono assegnate, con decreto del Ministero dell’istruzione, apposite risorse, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti. La disposizione è analoga a quanto ha previsto, per l’a.s. 2019/2020, l’art. 231, co. 6, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020). Lo stesso comma 504 dispone, inoltre, che con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento dei medesimi esami di Stato, tra le quali anche quelle che sono state previste dall’art. 1 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) per l’a.s. 2019/2020. Il D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disciplinato, tra l’altro, la regolare conclusione dell’a.s. 2019/2020, anche con riferimento agli esami di Stato. In particolare, l’art. 1 ha stabilito che con ordinanze del Ministro dell’istruzione si dovevano disciplinare:
– i requisiti per l’ammissione alla classe successiva degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tal fine, si derogava alle previsioni relative alla frequenza minima necessaria e alla parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, ovvero alla sospensione, in sede di scrutinio finale, del giudizio. Rimaneva comunque ferma la non ammissione in caso di sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità, ovvero l’esclusione dallo scrutinio finale. Inoltre, su richiesta delle famiglie, i dirigenti scolastici dovevano valutare la reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell’a.s. 2019-2020 per alunni con disabilità per i quali fosse stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano educativo individualizzato (PEI) (co. 3, lett. a), co. 4, alinea e lett. a), co. 4-ter);
– i criteri generali dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020, che deve avvenire nel corso dell’attività didattica ordinaria dell’a.s. 2020/2021, a decorrere dal 1° settembre 2020 (co. 2);
– i requisiti di ammissione e l’ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo. A tal fine, si doveva prescindere, oltre che dai requisiti relativi alla frequenza e alla votazione minime necessarie, anche dai requisiti relativi alla partecipazione alle prove INVALSI (primo e secondo ciclo) e allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (secondo ciclo). Anche in tal caso, rimaneva ferma la non ammissione ove fossero state presenti sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità, ovvero l’esclusione dallo scrutinio finale. Le previsioni si dovevano applicare anche ai candidati esterni (co. 3, lett. a), e co. 6, primo e secondo periodo);
– le modalità di costituzione e di nomina delle Commissioni per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo che fossero composte da commissari interni, con presidente esterno. I risparmi così realizzati sono stati destinati per metà al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e, per l’altra metà, al recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020 (co. 3, lett. c), co. 4, alinea, e co. 9);
– le modalità di svolgimento degli esami di Stato. Al riguardo, erano state profilate due diverse discipline, a seconda che l’attività didattica in presenza – sospesa, su tutto il territorio nazionale, dal 5 marzo 2020 – fosse o meno ripresa entro il 18 maggio 2020.
In particolare, ove l’attività didattica in presenza fosse ripresa entro quella data, le ordinanze avrebbero definito le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, anche prevedendo l’eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, nonché le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame, sulla base di criteri del Ministero dell’istruzione volti ad assicurare uniformità (co. 3, lett. b) e d). Con specifico riguardo all’ipotesi – poi concretizzatasi – di mancata ripresa dell’attività didattica in presenza alla data del 18 maggio 2020, per il primo ciclo aveva previsto la rimodulazione dell’esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che doveva tener conto altresì di un elaborato del candidato. Per il secondo ciclo, aveva previsto l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, anche in modalità telematica, di cui costituivano parte le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Specifiche disposizioni riguardavano i candidati esterni, nonché i candidati provenienti da percorsi di istruzione parentale, per i quali doveva essere salvaguardata l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni (co. 3, lett. b) e d), co. 4, lett. b), c), e d), co. 6, secondo e terzo periodo). Quanto ai tempi, aveva previsto che i candidati esterni dovevano svolgere gli esami preliminari per l’ammissione all’esame di Stato in presenza e sostenere lo stesso esame di Stato nel corso della sessione straordinaria. Qualora l’esame di Stato non si fosse concluso in tempo utile, essi, limitatamente all’a.a. 2020/2021, dovevano partecipano con riserva alle prove di ammissione ai corsi di istruzione terziaria e a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione per le quali fosse richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Anche i candidati provenienti da un sistema di studio estero che non avessero conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste, dovevano partecipare con riserva (co. 7). Per maggiori approfondimenti su quanto sinteticamente illustrato – nonché per le previsioni a regime relative agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo – si veda il dossier del Servizio Studi n. 287/2 del 30 maggio 2020. Il medesimo art. 1 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disposto, altresì, che le ordinanze dovevano prevedere specifiche modalità per l’adattamento di tutte le previsioni agli studenti con disabilità e a quelli con disturbi specifici dell’apprendimento, ovvero con bisogni educativi speciali, tenendo conto della disciplina a regime, nonché per gli studenti degenti in luoghi di cura o ospedali, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio o con specifiche condizioni di salute, con particolare riferimento all’immunodepressione (co. 3, lett. d), co. 4, lett. c), co. 5). Per le finalità indicate dal comma 504, il comma 505 incrementa di complessivi € 30 mln per il 2021 le risorse destinate al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e alle scuole paritarie. Si tratta di una previsione analoga a quella recata dall’art. 231, co. 7, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), che ha stanziato, per le finalità indicate dal citato co. 6 dello stesso art. 231, € 39,23 mln per il 2020. Per completezza, si ricorda che il co. 7-bis dello stesso art. 231 ha disposto che, per le medesime finalità di cui al co. 6, erano stanziati ulteriori € 2 mln per il 2020 da trasferire alla Regione autonoma Valle d’Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche ricadenti nei territori di competenza. Inoltre, lo stesso art. 231 ha previsto, tra l’altro, che:
– il Ministero dell’istruzione era autorizzato ad anticipare alle scuole le somme assegnate nel limite delle risorse iscritte in bilancio (co. 8);
– i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche erano tenuti a svolgere controlli successivi sull’utilizzo delle risorse finanziarie in relazione alle finalità in esso stabilite.
In base al comma 506, ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell’incremento del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all’art. 1 della L. 440/1997, disposto dal comma 503 del disegno di legge in esame.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 28/12/2020