Sì, è possibile detrarre l’importo dei medicinali da banco, anche quelli acquistabili senza prescrizione medica. Questo vale a condizione che si rispettino le altre condizioni previste e si sia in possesso dello scontrino parlante.
Per essere detraibile o deducibile, la spesa dell’acquisto dei medicinali deve essere certificata da fattura o dal cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risulti specificato natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente.
Riguardo alla natura del prodotto, è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”. Queste diciture possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci (per esempio, “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”) e abbreviazioni come “med” e “f.co”.
Anche la parola “ticket” è idonea a indicare sia la natura sia la qualità del farmaco. Per i ticket, inoltre, non si è più tenuti a conservare la fotocopia della ricetta medica rilasciata dal medico di base.
Per quanto riguarda la qualità del prodotto, tenuto conto delle indicazioni del Garante della privacy, nello scontrino non va più riportata in maniera specifica la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve essere indicato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC).
Per i medicinali omeopatici che non hanno il codice AIC, la qualità è indicata da un codice identificativo attribuito da organismi privati e valido sull’intero territorio nazionale.
Anche per i medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura, qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario.
Per questi prodotti, la farmacia, se ha difficoltà a emettere scontrini fiscali parlanti, deve certificare la spesa con la fattura.
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