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9 Settembre 2026

Nautica contratto di ormeggio

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Contratto di ormeggio
Il presente contratto (di seguito l'”Accordo” o il “Contratto”) è stipulato in data ……
TRA
– La Società ……, con sede legale in ……, alla via/piazza/corso ……, n. ……, c.a.p. ……, C.F. ……, P.IVA ……, in persona del proprio legale rappresentante Sig. ……, nato a ……, (…) il ……, cod. fisc. ……, domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito anche “Ormeggiatore”)
E
– Sig. ……, nato a …… il …… e residente in …… via …… n. ……, c.a.p. ……, cod. fisc. ……, (di seguito anche “Utente”).
Di seguito congiuntamente denominate anche come le “Parti”.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1. – Oggetto
L’ormeggio assegnato è contraddistinto dal n. …… e non subirà di norma variazioni per la durata del rapporto. Resta salva la facoltà dell’Ormeggiatore di cambiarlo o sostituirlo con altro posto idoneo dandone comunicazione all’Utente.

Art. 2 – Incedibilità
II diritto di ormeggio è strettamente personale, non è trasferibile e può essere usufruito esclusivamente per l’imbarcazione di seguito descritta: ……

Art. 3 – Durata
La durata del presente Accordo è convenuta in anni … dal …… al ……

Art. 4 – Corrispettivo
Le parti convengono che il corrispettivo dovuto dall’Utente per la cessione del godimento del posto barca indicato all’art. 1 che precede è pari ad Euro …… per l’intera durata del presente Accordo. In nessun caso l’Utente potrà richiedere rimborsi per periodi di mancato utilizzo dell’ormeggio.

Art. 5 – Obbligazioni particolari
All’atto del primo arrivo dell’imbarcazione l’Utente dovrà: comunicare ai preposti dell’ormeggiante per le incombenze di legge l’arrivo in darsena dell’imbarcazione; rendersi garante che l’imbarcazione è in regola con le disposizioni di legge (anche per quanto attiene l’importazione temporanea del natante) ed è provvista dei prescritti documenti di circolazione che dovranno essere esibiti, se richiesti, al personale dell’ormeggiatore; provvedere all’ormeggio nel posto che avverrà assegnato usando i cavi di sua proprietà. Esso Utente è totalmente responsabile del modo in cui viene effettuato l’ormeggio e dell’efficienza e adeguatezza dei cavi usati. L’Ormeggiatore si riserva il diritto di fornire cavi o eventualmente di sostituirli qualora non ritenesse idonei all’impiego quelli usati dall’Utente, senza peraltro assumere alcuna obbligazione a farlo né conseguente responsabilità. E’ vietato dar fondo all’ancora.

Art. 6 – Esclusione dell’obbligazione di custodia
II presente contratto di ormeggio non implica in nessun caso la presa in custodia dell’imbarcazione, che resta nella disponibilità ed in affidamento all’Utente e quindi l’Ormeggiatore non è responsabile di atti di vandalismo, di furti, sottrazioni, danni in genere, smarrimento di oggetti, danaro o valori (a terra o a bordo) nell’ambito della darsena. Viene pure esclusa ogni qualsiasi responsabilità dell’Ormeggiatore per danni derivanti alle imbarcazioni a causa di errore della manovra di ormeggio e partenza, nella tensione dei cavi e comunque nella sistemazione del natante.

Art. 7 – Responsabilità dell’Utente
L’Utente assume piena responsabilità dei danni a terzi, cose, impianti (compresi quelli portuali) arrecati dal proprio mezzo o da persona dipendente o comunque imbarcata.

Art. 8 – Elezione di domicilio
Per gli utenti residenti in Italia qualsiasi notifica o comunicazione deve intendersi valida presso la residenza o il domicilio dagli stessi indicato all’atto dì sottoscrizione del contratto o del luogo successivamente indicato con lettera raccomandata A.R. Gli stranieri o comunque coloro che risiedono fuori dallo Stato Italiano, devono intendersi domiciliati (ex art. 47 del C.C.) presso il Sindaco di ……, dove verranno effettuate le notifiche e le comunicazioni inerenti al presente Contratto.

Art. 9 – Foro competente
Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere composta in sede stragiudiziale e che faccia riferimento all’interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione del presente contratto e che sia in qualsivoglia modo ad esso correlata verrà devoluta all’esclusiva competenza del Foro di ……

Art. 10 – Disposizioni generali
Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità.

Art. 11 – Legge applicabile
Il presente Contratto è regolato dalla legislazione italiana vigente.
Per quanto non espressamente previsto si applicheranno le norme del codice civile.

FIRME

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le Parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, le seguenti clausole: artt. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11.
Data

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