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9 Settembre 2026

Nexus Ratio art. 9 Decreto 28 novembre 2017 Patent box

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Decreto interministeriale 28 novembre 2017 – Art. 9 Determinazione della quota di reddito agevolabile

1. La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascun bene immateriale di cui all’articolo 6, sulla base del rapporto tra i costi indicati ai commi da 2 a 5.
2. I costi da indicare al numeratore del rapporto di cui al comma 1 sono afferenti alle attività indicate all’articolo 8 svolte:

a) direttamente dai soggetti beneficiari;
b) da università o enti di ricerca e organismi equiparati;
c) da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
3. L’importo di cui al comma 2 è incrementato:
a) dei costi afferenti le attività indicate all’articolo 8 derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi;
b) dei costi afferenti alle attività indicate all’articolo 8 sostenuti dal soggetto beneficiario nell’ambito di un accordo per la ripartizione dei costi, come definito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 prot. n. 2010/137654, almeno fino a concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di cui al comma 2 precedente ai soggetti partecipanti all’accordo per la ripartizione dei costi.
4. I costi da indicare al denominatore del rapporto di cui al comma 1 sono i costi di cui ai commi 2 e 3, aumentati:
a) dei costi derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente
controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sostenuti per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene afferente alle attività indicate all’articolo 8;
b) del costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.
5. L’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3 è aumentato di un importo corrispondente alla differenza tra l’importo dei costi di cui al comma 4 e l’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3. Tale importo rileva fino a concorrenza del 30 per cento dell’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3.
6. Ai fini del computo del rapporto di cui al comma 1:
a) per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 37 e seguenti, della Legge di stabilità e per i due successivi, i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente;
b) a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 37 e seguenti, della Legge di stabilità, i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun bene immateriale.
7. La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto fra il reddito di cui all’articolo 7, commi 2 e 3, e il rapporto di cui ai commi precedenti.
8. La quota di reddito agevolabile determinata ai sensi dei commi precedenti non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d’impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.
9. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano:
a) gli interessi passivi;
b) le spese relative agli immobili;
c) qualsiasi costo che non può essere direttamente collegato a uno specifico bene immateriale di cui all’articolo 6.

 

Interpello risposta n. 871/2021
OGGETTO: Applicazione dell’art. 9 del decreto interministeriale del 28 novembre 2017: qualificazione di costi al fine di individuarne la corretta collocazione nell’ambito dei termini del rapporto che costituisce il nexus ratio e criterio per stabilirne il diretto collegamento al bene agevolabile.

….. In sintesi, il nexus ratio è un indicatore in grado di consentire di imputare il beneficio in commento al soggetto che sostiene i costi per l’attività di ricerca e sviluppo relativa ai beni immateriali da cui origina il reddito agevolabile. Tali spese rappresentano un indicatore di attività economica sostanziale ai fini dell’agevolazione Patent Box.

 

Il Nexus Ratio è il RAPPORTO tra

-COSTI QUALIFICATI (somma)
A. Costi di R&S sostenuti direttamente dal contribuente;
B. costi per attività di R&S appaltate a soggetti terzi;
C. costi di R&S appaltati a soggetti terzi per il tramite di soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario – pass through costs);
F. up-lift: differenza tra il valore complessivo del denominatore e il valore del numeratore nei limiti del 30% di quest’ultimo.

-COSTI COMPLESSIVI (somma)
Costi qualificati (A+B+C)
e
D. costi derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
E. costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale.

UGUALE Nexus Ratio

 

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