Il nuovo Temporary Framework crisi Ucranina-Russia che resterà in vigore fino a fine anno (prorogabile), trova la sua legittimazione sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e prevede tre tipi di aiuti.
-1) Gli Stati Membri potranno fornire, entro il 31 dicembre 2022, sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti fino a 35.000 euro per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e fino a 400.000 euro per quelle che operano negli altri settori.
-2) Gli Stati Membri, entro il 31 dicembre 2022, potranno fornire, da un lato, garanzie statali agevolate per permettere alle banche di continuare a erogare finanziamenti a tutte le imprese colpite dalla crisi e, dall’altro, finanziamenti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati. Le garanzie statali sono stabilite per singolo prestito ad un livello minimo, che aumenterà progressivamente all’aumentare della durata di questo. L’importo complessivo dei prestiti per beneficiario, inoltre, non deve superare il 15% del fatturato annuo totale medio di quest’ultimo negli ultimi tre periodi contabili, o il 50% dei costi energetici sostenuti nei 12 mesi precedenti quello in cui è stata presentata la domanda di aiuto. La durata della garanzia è limitata ad un massimo di sei anni, e il suo importo non potrà superare il 90% del capitale del prestito se le perdite sono sostenute proporzionalmente e alle stesse condizioni dall’ente creditizio e dallo Stato, o il 35% del capitale del prestito se le perdite sono attribuite prioritariamente allo Stato e solo subordinatamente agli istituti di credito. In entrambi i casi, tuttavia, quando l’entità del prestito diminuisce nel tempo, l’importo garantito deve diminuire proporzionalmente. I prestiti agevolati, invece, potranno essere concessi a tassi di interesse ridotti, almeno pari a quello base disponibile al 1° febbraio 2022 o al momento della notifica, maggiorato dei margini di rischio di credito previsti dal Temporary Framework. L’importo complessivo dei prestiti per beneficiario, inoltre, non deve superare i limiti previsti per le garanzie statali.
-3) Gli Stati Membri, potranno compensare parzialmente, in qualsiasi forma, le imprese per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’elettricità. L’aiuto complessivo per beneficiario non potrà superare il 30% dei costi ammissibili, calcolati sulla base dell’aumento dei costi del gas naturale e dell’elettricità legati all’invasione della Russia nei confronti dell’Ucraina, fino a un massimo di 2 milioni di euro in un momento dato. Quando l’impresa subisce perdite di esercizio, tuttavia, potranno essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un’attività economica. Di conseguenza, gli Stati Membri potranno concedere fino a 50 milioni di euro alle c.d. “imprese a forte consumo di energia” e fino a 25 milioni di euro alle imprese attive in settori specifici quali, tra gli altri, la produzione di alluminio e di altri metalli, di fibre di vetro, di pasta di legno, di fertilizzanti o idrogeno. L’aiuto complessivo, in ogni caso, non potrà superare il 50% dei costi ammissibili, ed ammonterà ad un massimo dell’80% delle perdite di esercizio dell’impresa.
Il nuovo quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022, integrando così le possibilità di cui gli Stati Membri già dispongono per adottare misure di supporto in linea con le norme europee sugli aiuti di Stato.
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Francesco Cacchiarelli economista di impresa dal 1989
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999