Per quali categorie di soggetti la designazione del RPD non è obbligatoria ma è opportuna ?
Nei casi diversi da quelli previsti dall’art. 37, par. 1, lettere b) e c), del RGPD, la designazione del RPD non è obbligatoria (ad esempio, in relazione a trattamenti effettuati da liberi professionisti operanti in forma individuale o comunque che non effettuano trattamenti su larga scala; amministratori di condominio; agenti, rappresentanti e mediatori non operanti su larga scala; imprese individuali o familiari; piccole e medie imprese, con riferimento ai trattamenti dei dati personali connessi alla gestione corrente dei rapporti con fornitori e dipendenti – a tale ultimo riguardo, cfr. anche considerando 97 del RGPD, in relazione alla definizione di attività “accessoria”).
In ogni caso, resta comunque raccomandata, anche alla luce del principio di accountability che permea il RGPD, la designazione di tale figura (v., in proposito, WP 243, cit., par. 1), i cui criteri di nomina, in tale evenienza, rimangono gli stessi sopra indicati.
Parole chiave: designazione, piccole e medie imprese, attività accessoria.
Riferimenti normativi: art. 37, par. 1, RGPD; c. 97, RGPD.
Approfondimenti: Gruppo ex art. 29, Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, del 5 aprile 2017 – WP 243 rev. 01, paragrafi 1, 2.1, 2.1.2 e 2.1.3.
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