Provento derivante dalla cessione di determinati beni ad un prezzo superiore a quello di acquisto; è tassabile quale reddito d’impresa se viene realizzato nell’esercizio di imprese commerciali ed è eventualmente imputabile per quote costanti al periodo d’imposta in cui è stato realizzato ed ai quattro successivi. È tassabile, invece, come reddito diverso negli altri casi tassativamente elencati dalla legge.
Articolo 67 Redditi diversi Testo unico del 22/12/1986 n. 917
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice, ne’ in relazione alla qualita’ di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unita’ immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche’, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;
Plusvalenza cessione fabbricato non ultimato