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9 Settembre 2026

Principio IFRS n.9 – International financial reporting standard 9

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Principio IFRS n.9 – International financial reporting standard 9

Il 24 luglio 2014 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari. Il Principio mira a migliorare l’informativa finanziaria sugli strumenti finanziari affrontando problemi sorti in materia nel corso della crisi finanziaria. In particolare, l’IFRS 9 risponde all’invito del G20 ad operare la transizione verso un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese sulle attività finanziarie.

CAPITOLO 1 Obiettivo
1.1. La finalità del presente Principio è stabilire principi per la presentazione nel bilancio delle attività e passività finanziarie la cui applicazione consentirà di fornire agli utilizzatori dei bilanci informazioni significative ed utili per la valutazione degli importi, della tempistica e del grado di incertezza dei flussi finanziari futuri.

CAPITOLO 2 Ambito di applicazione

2.1. Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:
a) le partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell’IFRS 10 Bilancio consolidato, dello IAS 27 Bilancio separato o dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. In taluni casi, tuttavia, l’IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all’entità di contabilizzare la partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture in conformità ad alcune o a tutte le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio ai derivati sulla partecipazione in una controllata, collegata o joint venture, a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale dell’entità di cui allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio;
b) diritti e obbligazioni relativi ad operazioni di leasing a cui si applica l’IFRS 16 Leasing. Tuttavia:
i) i crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario (ossia gli investimenti netti in leasing finanziari) e i crediti impliciti nei contratti di leasing operativo rilevati dal locatore sono soggetti all’eliminazione contabile e agli accantonamenti per riduzione di valore del presente Principio;
ii) le passività del leasing rilevate dal locatario sono soggette alle disposizioni in materia di eliminazione contabile di cui al paragrafo 3.3.1 del presente Principio; e
iii) i derivati che sono incorporati in contratti di leasing sono soggetti alle disposizioni sui derivati incorporati contenute nel presente Principio;
c) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti;
d) gli strumenti finanziari emessi dall’entità che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale contenuta nello IAS 32 (inclusi le opzioni e i warrant) o che devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 16 A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32. Tuttavia il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicare il presente Principio a tali strumenti, a meno che questi soddisfino l’eccezione di cui alla precedente lettera a);
e) i diritti e le obbligazioni che sorgono ai sensi di i) un contratto assicurativo secondo la definizione dell’IFRS 4 Contratti assicurativi, diversi dai diritti e dalle obbligazioni di un emittente che sorgono da un contratto assicurativo che risponde alla definizione di contratto di garanzia finanziaria o ai sensi di ii) un contratto che rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4, in quanto contiene un elemento di partecipazione discrezionale. Tuttavia, il presente Principio si applica a un derivato incorporato in un contratto che rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4 se il derivato non costituisce esso stesso un contratto rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4. Inoltre, se l’emittente di contratti di garanzia finanziaria ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha utilizzato criteri contabili applicabili a contratti assicurativi, l’emittente può scegliere di applicare il presente Principio o l’IFRS 4 a tali contratti di garanzia finanziaria (cfr. paragrafi B2.5–B2.6). L’emittente può effettuare tale scelta per ciascun singolo contratto, ma la scelta effettuata per ogni contratto è poi irrevocabile;
f) qualsiasi contratto forward tra un acquirente e un azionista venditore relativo all’acquisto o alla vendita di un’acquisita che darà luogo ad un’aggregazione aziendale a una data di acquisizione futura rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali. I termini del contratto forward non dovrebbero eccedere un periodo ragionevole normalmente necessario per ottenere le dovute approvazioni e perfezionare l’operazione;
g) gli impegni all’erogazione di finanziamenti diversi da quelli descritti nel paragrafo 2.3. Tuttavia, l’emittente di impegni all’erogazione di finanziamenti deve applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore del presente Principio agli impegni all’erogazione di finanziamenti che altrimenti non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio. Inoltre, tutti gli impegni all’erogazione di finanziamenti sono soggetti alle disposizioni in materia di eliminazione contabile del presente Principio;
h) gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni ai quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, a eccezione dei contratti rientranti nell’ambito di applicazione dei paragrafi 2.4–2.7 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio;
i) i diritti dell’entità ad essere rimborsata per spese che deve sostenere per regolare una passività che rileva come un accantonamento conformemente allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali o per la quale ha rilevato un accantonamento, in un periodo precedente, secondo quanto previsto dallo IAS 37;
j) i diritti e le obbligazioni nell’ambito di applicazione dell’IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti che sono strumenti finanziari, a eccezione di quelli che l’IFRS 15 prevede espressamente siano contabilizzati conformemente al presente Principio.
2.2. Le disposizioni in materia di riduzione di valore del presente Principio sono applicate ai diritti che l’IFRS 15 prevede siano contabilizzati conformemente al presente Principio ai fini della rilevazione degli utili o delle perdite per riduzione di valore.
2.3. I seguenti impegni all’erogazione di finanziamenti rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio:
a) impegni all’erogazione di finanziamenti che l’entità designa come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio (cfr. paragrafo 4.2.2). L’entità che ha una consolidata prassi di vendere le attività che derivano dagli impegni all’erogazione di finanziamenti poco dopo l’erogazione, deve applicare il presente Principio a tutti gli impegni all’erogazione di finanziamenti della stessa categoria;
b) impegni all’erogazione di finanziamenti che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide ovvero consegnando o emettendo un altro strumento finanziario. Tali impegni all’erogazione di finanziamenti sono dei derivati. L’impegno all’erogazione di finanziamenti non è considerato regolato al netto semplicemente perché il finanziamento è erogato a rate (per esempio, un mutuo ipotecario edilizio erogato a rate con l’avanzamento della costruzione);
c) impegni all’erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato (cfr. paragrafo 4.2.1, lettera d)].
2.4. Il presente Principio deve essere applicato ai contratti per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per l’incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall’entità. Tuttavia il presente Principio deve essere applicato ai contratti che l’entità designa come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio conformemente al paragrafo 2.5.
2.5. I contratti per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, possono essere designati irrevocabilmente come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio anche se sono stati sottoscritti per l’incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall’entità. Questa designazione è possibile solo alla stipula del contratto e se elimina o riduce significativamente un’incoerenza nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla mancata rilevazione di tale contratto in quanto escluso dall’ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafo 2.4).
2.6. Vi sono diversi modi in cui un contratto per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario può essere regolato al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi includono:
a) quando i termini del contratto permettono a entrambe le parti di regolarlo al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari;
b) quando la possibilità di regolare al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, non è esplicita nei termini del contratto, ma l’entità ha la prassi di regolare contratti simili al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari (sia con la controparte, sottoscrivendo contratti che si compensano, sia vendendo il contratto prima dell’esercizio o decadenza del diritto);
c) quando, per simili contratti, l’entità ha la prassi di ricevere consegna del sottostante e venderlo entro un breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell’operatore; e
d) quando l’elemento non finanziario che è l’oggetto del contratto è prontamente convertibile in disponibilità liquide.
Un contratto a cui b) o c) sono applicabili non è sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare l’elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall’entità e rientra conseguentemente nell’ambito di applicazione del presente Principio. Altri contratti a cui sia applicabile il paragrafo 2.4 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti e continuino a essere posseduti per il ricevimento o la consegna dell’elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall’entità e conseguentemente se rientrino nell’ambito di applicazione del presente Principio.
2.7. L’opzione venduta per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che può essere oggetto di regolamento al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.6, lettera a) o d), rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio. Tale contratto non può essere sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare l’elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall’entità.

CAPITOLO 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
7.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE
7.1.1. L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2018 o da data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità sceglie di applicare il presente Principio anticipatamente, deve indicare tale fatto e applicare tutte le disposizioni del presente Principio allo stesso tempo (ma cfr. anche i paragrafi 7.1.2, 7.2.21 e 7.3.2). Essa deve anche applicare allo stesso tempo le modifiche di cui all’appendice C.

 

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