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9 Settembre 2026

Procedura di Opposizione alla registrazione del marchio

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L’Opposizione (modulistica cartacea tramite il link Opposizione oppure tramite il Servizio On Line) è il procedimento amministrativo con il quale il soggetto legittimato, titolare di marchi anteriori o di diritti anteriori, può chiedere all’Ufficio italiano brevetti e marchi di rifiutare la registrazione di un marchio nazionale depositato da un terzo, ritenuto registrabile (o di annullarne gli effetti nei casi specifici di registrazione internazionale estesa all’Italia o di registrazione nazionale anticipata per richiesta di estensione della protezione del marchio all’estero, ai sensi dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi).

Lo strumento dell’opposizione dà la possibilità di intervenire a livello amministrativo con un procedimento più rapido, agevole e pratico, per far valere dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi ( e non dinanzi al giudice ordinario), alcuni impedimenti alla registrazione del marchio.

Il procedimento di opposizione consente un notevole risparmio di tempo e di denaro, con il vantaggio di avere un titolo più difficilmente attaccabile in sede di contenzioso, e, quindi, di consentire all’imprenditore di difendere il proprio marchio al quale ha dedicato anni di lavoro, investimenti ed ingegno e che si trova ad essere “attaccato” da una domanda depositata successivamente, perché il titolare di tale domanda successiva vuole svolgere un’azione parassitaria.

 

Ricorso alla Commissione per rigetto della domanda

Istruzioni per la presentazione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Ai sensi dell’art. 135 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10/2/2005 e successive modificazioni – C.P.I.) è possibile presentare ricorso avverso i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che respingono, totalmente o in parte, una domanda o una istanza, che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal codice medesimo.

Il ricorso deve essere presentato secondo le seguenti modalità:

Il ricorso, redatto su carta semplice, deve essere indirizzato alla Commissione dei Ricorsi presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise 19, 00187 Roma.

Deve essere notificato, ai sensi dell’art. 136, comma 1 C.P.I. sia all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sia ai controinteressati, ai quali l’atto direttamente si riferisce, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni da quello in cui l’interessato abbia ricevuto la comunicazione o avvia avuto conoscenza dell’atto impugnato o – per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale – dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche (da effettuarsi tramite ufficiale giudiziario e, comunque secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente in materia) deve essere inviato:

  • attraverso il portale di servizio online https://servizionline.uibm.gov.it. In tal caso l’utente, per poter fruire del servizio deve avere un casella di posta certificata ai sensi della normativa vigente in materia;
  • mediante plico postale raccomandato, indirizzato alla Commissione dei Ricorsi – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise 19 – 000187 Roma, entro trenta giorni dall’ultima notifica effettuata.

Unitamente all’originale devono essere depositate 3 (tre) copie del ricorso (con gli eventuali allegati), salva la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere un numero maggiore di copie.

Al ricorso occorre allegare l’attestazione di versamento di € 518,00 effettuato sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Roma a favore del capitolo 3602 – capo X -, oppure la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale competente qualora il pagamento della suddetta somma avvenga direttamente presso la medesima. Alla somma di € 518,00 vanno aggiunti € 8,85 nel caso in cui l’utente desideri ricevere copia conforme della sentenza della Commissione.

L’attività della Commissione dei Ricorsi

La Commissione dei Ricorsi è un organo di giurisdizione speciale, i cui componenti sono scelti nell’ambito dei magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d’appello o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato e sono nominati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Alla Commissione possono essere aggregati anche dei tecnici per riferire su singole questioni, nel caso in cui essa debba decidere su ricorsi che richiedono particolari conoscenze tecniche. La Commissione deve udire le parti interessate (il richiedente un certo provvedimento o il suo mandatario e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), eventualmente i tecnici, scelti dal Presidente, e deve tenere presente le loro osservazioni scritte; può disporre, altresì, i mezzi istruttori che ritiene opportuni.

Le decisioni della Commissione assumono forma di ordinanze, di decreti o di sentenze; le sentenze sono definitive e sono direttamente impugnabili avanti la Corte di Cassazione.

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