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9 Settembre 2026

Rating legalità in vigore il nuovo Regolamento

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Il Rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. È stato introdotto dal Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, cd. “Decreto Liberalizzazioni”, poi modificato con la relativa legge di conversione: Legge 24 marzo 2012, n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, per essere poi perfezionato e cristallizzato nel nostro ordinamento con la Legge 18 maggio 2012, n. 62 di conversione del c.d. “Decreto commissioni bancarie” (Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29).
 
Il Rating di Legalità in breve:

Rapporti con la Pubblica Amministrazione:

-Preferenza in graduatoria
-Attribuzione di un punteggio aggiuntivo
-Riserva di una quota delle risorse finanziarie allocate

Mercato:
-Potenzia la reputazione sul mercato
-Migliore immagine della società
-Maggiore trasparenza sul mercato
-Più opportunità di fare business
-Più benefici competitivi

Banche:
-Riduzione tempi istruttoria
-Riduzione costi istruttoria
-Miglioramento condizioni di erogazione

Il rating di legalità:
-Si richiede all’AGCM  – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
-Si ottiene tramite la compilazione di un apposito formulario online
-Permetti di ottenere vantaggi riconosciuti dalla legge

 
Nella G.U. del 28 maggio 2018, n. 122 è stata pubblicata la Delibera dell’AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165, che regolamenta il rating di legalità, sostituendo così la Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075.
 
Il regolamento sul rating di legalità disciplina le modalità in base alle quali si tiene conto di questo rating attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario. 
Il sistema del Rating funziona mediante un punteggio, corrispondente a delle “stelle”, e che va da una stella a tre stelle.
Una ‘stelletta’
Per ottenere il punteggio minimo l’azienda dovrà dichiarare che l’imprenditore (o i suoi soci, rappresentanti e dirigenti apicali se impresa collettiva) non hanno ricevuto sentenze di condanna per reati tributari e reati contro la pubblica amministrazione. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non dovranno essere in corso procedimenti penali.
L’impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.  Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione. Tutti i provvedimenti che impediscono l’attribuzione di una ‘stelletta’ dovranno essere divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato.
 
È possibile richiederle il Rating di Legalità all’AGCM mediante la compilazione di un apposito Formulario online in continuo aggiornamento. Il riconoscimento viene valutato attraverso un punteggio compreso tra un minimo di una “stelletta” e un massimo di tre “stellette”.
Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
-sede operativa in Italia;
-fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
-iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda;
-rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.
 
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. 
 
Il rating di legalità, di competenza dell’AGCM, non deve essere confuso con il rating di impresa, gestito dall’ANAC.
Scarica gratuitamente la Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165 – Regolamento attuativo in materia di rating di legalità
 
 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

francesco@qaserpmi.it

 

Codice dei contratti pubblici
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 (G.U.R.I. 19.04.2016 n. 91)

Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)
1. L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. ((Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo))
7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e’ ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. ((Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.)) Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS),ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 15 per cento ((, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto)) per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del ((rating di legalità e rating di impresa)) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del (( codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, di cui al )) ((decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parita’ di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,)) o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. ((In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.))

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto)
13. ((Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parita’ di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita’, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalita’ e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle societa’ benefit, nonche’ per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresi’ il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero)), ((e l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parita’ di genere comprovata dal possesso di certificazione della parita’ di genere del codice di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)).

 

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