Caro Flavio,
in base all’art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un rapporto di lavoro si considera “prestazione occasionale” quando:
- si svolge per un periodo inferiore a 30 giorni in un anno per lo stesso committente;
- viene corrisposta una cifra inferiore a 5.000,00 €.
Se rientri in queste caratteristiche, per avere una documentazione che possa attestare l’avvenuto rapporto di lavoro, dovrai semplicemente rilasciare una ricevuta (con la marca da bollo di euro 1,81 da applicare se la stessa ricevuta è di importo superiore a 77,47). La ricevuta avrà una ritenuta di acconto del 20% sul compenso lordo.
Non sarà necessario avere una partita IVA o iscriversi all’INPS.
Dovrai quindi effettuare la dichiarazione dei redditi. A tal proposito, ti ricordo che ti dovrà essere consegnata la certificazione del soggetto passivo d’imposta che ti ha commissionato il lavoro (per quanto concerne la tempistica, la certificazione della ritenuta d’acconto dovrà essere inviata – da parte del committente – entro il 28 febbraio di ogni anno successivo al lavoratore autonomo al quale si sono effettuati pagamenti l’anno precedente. Nella certificazione è obbligatorio indicare l’avvenuto pagamento dei compensi e la trattenuta effettuata, sottoscritta e appositivamente firmata).
Per visualizzare un modello di certificazione clicca qui.
La risposta al presente quesito è stata elaborata in data 5 febbraio 2013 dal Dott. Riccardo Cerulli