Dal 1° febbraio per le imprese di delivery sono scattati gli obblighi di denuncia dell’attività svolta dai ciclofattorini, che effettuano consegne a domicilio per conto altrui in qualità di lavoratori autonomi.
L’obbligo per le imprese di assicurare con Inail contro infortuni e malattie professionali anche i “rider” investe dunque anche coloro che hanno un contratto di lavoro autonomo. Si tratta dei lavoratori non subordinati “che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali”, come definiti dal decreto legge n. 101/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 128/2019.
Con l’espansione, negli ultimi anni, dei nuovi lavori della Gig economy, questa tipologia di attività si è particolarmente diffusa nel comparto del food delivery. Erano già soggetti alla tutela Inail i rider con contratto di lavoro dipendente. Secondo l’orientamento espresso dalla recente sentenza della Corte di Cassazione del 24 gennaio 2020, peraltro, il rapporto è da considerarsi subordinato qualora siano presenti precise caratteristiche della prestazione (personalità, continuità ed etero-organizzazione da parte del committente).
Con riferimento al lavoro autonomo di rider, l’Inail ha fornito alle imprese di delivery le prime indicazioni per mettersi in regola versando il premio assicurativo previsto dalle nuove norme e non incorrere in evasione contributiva. Per le imprese non iscritte all’Inail per altre attività, il 1° febbraio era il termine individuato per trasmettere all’Istituto, in via telematica, la denuncia d’iscrizione e le informazioni sulle attività svolte utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo. L’impresa già registrata all’Inail aveva, invece, 30 giorni di tempo a partire dal 1° febbraio per presentare denuncia di variazione delle attività, con riferimento alla consegna di beni per conto altrui mediante lavoratori autonomi precedentemente non denunciati, comunicando l’estensione e la modificazione della natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione.
Come ha avuto modo di precisare il Presidente dell’Inail Franco Bettoni, si stima di “partire con una copertura assicurativa di circa 10-20mila lavoratori, che finora erano rimasti privi di garanzie. L’Italia diventa così il Paese precursore di questo tipo di tutela nel contesto europeo. Francia e Germania avevano introdotto profili simili, ma non completi come quello Inail”, che comprende “numerose prestazioni, tra cui l’indennizzo temporaneo, la rendita per i superstiti, l’assegno funerario e l’assistenza socio-sanitaria, protesica e riabilitativa”.
Con il nuovo regime assicurativo ai rider lavoratori autonomi spettano, in sostanza, le stesse prestazioni previste per i lavoratori dipendenti in caso d’infortunio e malattia professionale. Per ottenerle, i ciclofattorini dovranno comunicare al datore di lavoro di qualsiasi infortunio accada loro, anche di lieve entità o denunciare la malattia professionale. Il lavoratore deve fornire all’impresa il numero identificativo del certificato medico di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. L’obbligo di denuncia di infortunio o malattia professionale da parte del datore di lavoro nei confronti dell’Inail decorre dalla data in cui gli sono stati notificati gli estremi del certificato medico.
Fonte: PLUS! L’ITALIA CHE CRESCE – Aprile/Giugno 2020