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9 Settembre 2026

Rimborsi spese e regime forfettario

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I rimborsi spese ricevuti dai forfettari normalmente contribuiscono alla formazione del reddito imponibile – sia dal punto di vista sia fiscale che previdenziale – e al raggiungimento del limite di fatturato imposto per la permanenza nel regime forfettario.

Il regime forfettario non consente infatti deduzioni ne detrazioni.

Si ritine però che una eccezione sia fatta per i rimborsi spese sostenuti “in nome e per conto del cliente”.
In questo caso questi rimborsi documentati risultano non imponibili quando sono sostenuti direttamente per conto del cliente, non influenzando il limite di fatturato annuo.

Spese effettuate a nome e per conto del cliente
Durante una trasferta puoi sostenere tu il pagamento, ma far intestare la fattura al cliente, che quindi se ne farà carico: in questo consistono le spese “effettuate a nome e per conto del cliente”.
I rimborsi associati a queste spese a non contribuiscono né al reddito imponibile, né al raggiungimento del limite di fatturato del forfettario.
Infatti, non sono classificabili come compenso per te, ma come un mero ristorno di quanto hai anticipato a nome e per conto del cliente.
Chiaramente devi prima concordare con il cliente le spese da anticipare per conto suo e gli importi da rimborsare devono corrispondere a quelli sostenuti e documentati.

Articolo 15 Testo unico IVA Esclusioni dal computo della base imponibile
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;

Articolo 54 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) Determinazione del reddito di lavoro autonomo
comma 5: Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Art. 1, co. 54-89, L. 190/2014 prevedono quanto segue:

“54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro ……… “

“58. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54: (…) d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”;

“64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 (…). I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma (…)”

Si deduce che i contribuenti in regime forfettario:

– Calcolano il reddito imponibile applicando il coefficiente di redditività all’ammontare dei compensi e dei ricavi;
– Applicano l’art. 7 ter e seguenti del D.P.R. 633/1972, e quindi anche l’art. 15, co. 1, n. 3 sulle anticipazioni.

Si all’applicabilità dell’art. 15 anche al regime forfettario, trattandosi di norma non esplicitamente esclusa dalle disposizioni e rientrante nelle previsioni del comma 58, ed essendo le anticipazioni di che trattasi assolutamente non qualificabili come compensi trattandosi di somme anticipate per conto del cliente e a lui pacificamente riferibili. Si ritiene pertanto che sia possibile escludere dal computo dei componenti positivi di reddito ex art. 54 co. 5 Tuir e ex art. 15, co. 1, n. 3, D.P.R. 633/72, le spese documentate anticipate in nome e per conto del cliente, che sono poi recuperati mediante addebito in fattura sotto la voce “spese esenti” o “anticipazioni non imponibili”, e che pacificamente non costituiscono “compensi”, mentre la voce “ricavi” ha poco senso nel contesto di cui si parla poiché essi attengono non all’attività professionale o di lavoro autonomo ma al reddito d’impresa. Si consiglia di emettere separata fattura per il recupero di queste spese ex art. 15 DPR 633/72.

Risoluzione Agenzia Entrate n. 163 del 22.10.2001
I compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo sono costituiti dalle erogazioni che i clienti corrispondono ai professionisti ed artisti nel periodo d’imposta considerato. Nella nozione di compenso vanno inclusi anche i proventi percepiti sotto forma di rimborsi di spese inerenti all’attività, con esclusione di quelli relativi a spese analiticamente dettagliata, anticipate in nome e per conto del cliente.

Agenzia delle Entrate Circolare del 18 giugno 2001, n. 58/E
2.2 Rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio
Domanda: Un professionista per svolgere determinate prestazioni deve spostarsi dalla sede dello studio sostenendo costi di viaggio vitto e alloggio. I suoi compensi comprendono anche il rimborso delle spese sostenute. Come inquadrare fiscalmente e contabilmente detti rimborsi dato che gli stessi vengono a creare una situazione svantaggiosa per il professionista in quanto vanno a costituire per il 100% elementi reddituali sui quali applicare la ritenuta e l’Iva mentre costituiscono costi deducibili, in molti casi, solo per il 50% ed hanno iva indetraibile? Nel caso paradossale di prestazioni gratuite, con solo rimborso spese si verrebbe a tassare un importo che non è reale compenso bensì solo ripristino di costi sostenuti.
Risposta Tra i compensi del professionista rientrano i proventi percepiti sotto forma di rimborsi di spese inerenti all’attività, con esclusione dei rimborsi relativi a spese, analiticamente dettagliate, anticipate in nome e per conto del cliente. Tale situazione impone che i rimborsi, salvo quelli anticipati in nome e per conto del cliente, siano trattati alla stregua degli altri compensi.

In sintesi anche per i contribuenti in regime forfettario, opera pienamente l’art. 15, co. 1, n. 3 D.P.R. 633/1972 e l’art. 54 co.5, TUIR e dunque le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, purché debitamente documentate, non rappresentano un componente positivo di reddito per il professionista.

 

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