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9 Settembre 2026

Ruling articolo 31 ter del DPR 600/1973

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Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.
L’articolo 31-ter del DPR 600/1973 prevede un nuovo strumento di dialogo tra Amministrazione finanziaria e imprese che esercitano attività internazionale. In base alla nuova disciplina, le imprese con attività internazionale possono accedere a una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti:
regime dei prezzi di trasferimento
determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza
attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione
valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti, che configurano una stabile organizzazione
erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.

Per accedere alla procedura le imprese indirizzano un’istanza al seguente ufficio:
Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale – Settore Controllo :
Roma, Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma
sezione di Milano, Via Manin, 25 – Milano.

L’istanza è redatta in carta libera e può essere inoltrata:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: dc.gci.accordi@agenziaentrate.it
attraverso consegna diretta all’Ufficio, che rilascia una ricevuta all’atto della presentazione.
Copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotte anche in formato elettronico.

L’Ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza (ovvero dall’ultimazione dell’ulteriore attività istruttoria necessaria a tal fine), valutata ed accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi (nonché delle ulteriori condizioni richieste), dichiara l’ammissibilità della stessa con comunicazione inviata al soggetto istante.
Ultimata l’attività istruttoria, l’Ufficio invita l’impresa a comparire per mezzo del legale rappresentante ovvero di un procuratore, per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio. Il procedimento può articolarsi in più incontri. Nel corso del procedimento, l’Ufficio può accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi utili ai fini istruttori.

Di ogni attività, svolta in contraddittorio, è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.
La procedura si perfeziona con la sottoscrizione del responsabile dell’Ufficio e del legale rappresentante (o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza) dell’impresa, di un accordo nel quale vengono individuati e definiti gli elementi oggetto dell’istanza.

L’accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore per il periodo di imposta nel corso del quale è stipulato e per i quattro periodi di imposta successivi.

Qualora l’accordo consegua da altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, lo stesso può avere efficacia anche in relazione ai periodi d’imposta precedenti non oltre, tuttavia, il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione dell’istanza.

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Articolo 31 ter Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)
Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale
1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti:

a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7, dell’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166 bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 10 dell’articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all’Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall’articolo 43 del presente decreto non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è concessa al contribuente la facoltà di far valere retroattivamente l’accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l’applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni(1).

3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. È concessa al contribuente la facoltà di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dall’articolo 43 non sono ancora scaduti, a condizione che: a) per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell’accordo stipulato con le autorità competenti di Stati esteri; b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo; c) le autorità competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l’accordo ad annualità precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del presente comma sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l’applicazione delle eventuali sanzioni.

 

 

 

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