L’art. 120 del DL n.34/20120 (Decreto Rilancio), al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti riconosce ai soggetti esercenti attività̀ d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 al decreto-legge tra le quali:
alberghi;
ristorazione con somministrazione;
gelaterie e pasticcerie;
villaggi turistici;
ostelli della gioventù;
rifugi di montagna;
colonie marine e montane;
affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
organizzazione di convegni e fiere;
attività di musei;
gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali;
stabilimenti termali.
associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore;
un credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 quali:
quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
quelli per l’acquisto di arredi di sicurezza,
gli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa,
quelli per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta è:
•cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
•utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021;
•cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Seguirà Decreto ministeriale con le istruzioni applicative.
L’art. 121 prevede inoltre che per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione) ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta o trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti.
Cessione dei crediti d’imposta istituiti dal DL Rilancio articolo 122 per emergenza Covid 19
Articolo 120
1. Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessita’ di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, e’ riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonche’ in relazione agli investimenti in attivita’ innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed e’ utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalita’ per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.