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9 Settembre 2026

Spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile

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Circolare n. 36 del 29 novembre 2022 Agenzia delle Entrate  
Risposte a quesiti 

5.1. Spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile

Domanda
Si chiede di chiarire quale sia il soggetto legittimato ad usufruire dei crediti d’imposta sopra indicati, qualora sia concesso in locazione un immobile e le relative spese per l’utilizzo di energia elettrica o gas naturale siano sostenute, nel trimestre del 2022 per il quale spetterebbero gli anzidetti crediti, dall’impresa conduttrice dell’immobile, ancorché questa non sia titolare delle utenze, che risultano intestate al locatore e riaddebitate analiticamente al conduttore.

Risposta
Si precisa, in ordine al solo beneficio fiscale in argomento, che i crediti d’imposta maturati, in linea di principio, possono essere fruiti dall’impresa conduttrice (e non dal locatore), che ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze. Ciò in conformità con la ratio del beneficio fiscale, finalizzato a ristorare le imprese dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché con il dato letterale della norma, che istituisce il credito d’imposta a parziale ristoro delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica «effettivamente utilizzata», nonché dei maggiori oneri «effettivamente sostenuti» per l’acquisto di gas naturale.
I requisiti di accesso (soggettivo e oggettivo) al beneficio di cui trattasi vanno verificati, in tal caso, in capo al conduttore.
Si precisa che, al fine della fruizione dei crediti d’imposta in argomento, il sostenimento delle spese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale deve essere documentato dalle imprese che usufruiscono del credito d’imposta mediante il possesso di copia delle fatture d’acquisto (intestate al locatore), delle fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore, del contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile, nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.
Si evidenzia che, in mancanza di voltura dell’utenza da parte del conduttore del relativo immobile, l’assenza di coincidenza tra titolarità dell’utenza e spettanza del credito d’imposta non consente al beneficiario del credito di fruire della possibilità di chiedere al fornitore la comunicazione con il calcolo semplificato illustrata al paragrafo 4.
Si ricorda, inoltre, che, ai fini della disciplina dei settori dell’energia elettrica e del gas, l’utente finale della fornitura è il titolare del POD/PDR attraverso il quale avviene il consumo, rispettivamente, dell’energia elettrica o del gas naturale. L’eventuale disallineamento tra la titolarità dell’utenza e il consumo effettivo dell’energia o del gas, riscontrabile nel caso in cui il conduttore di un immobile non effettui la voltura della relativa utenza, può precludere l’applicazione delle tutele e delle agevolazioni previste dalla normativa di settore, incluse le agevolazioni extrafiscali per le imprese energivore e gasivore, per fruire delle quali la titolarità del POD/PDR è condizione essenziale. Tali ulteriori e diversi benefici saranno, quindi, fruibili, nella fattispecie in esame, solo laddove venga effettuata la voltura dell’utenza.

5.2 Spettanza del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022 nel caso in cui l’unico contatore di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW riferibile all’impresa “non energivora” sia installato in un immobile dalla stessa detenuto in locazione.

Domanda
Si chiede di chiarire, con riferimento all’ipotesi illustrata nel precedente quesito, se il credito d’imposta per l’energia elettrica acquistata nel terzo trimestre del 2022 possa teoricamente spettare a un’impresa “non energivora” alla quale siano riferibili più POD, laddove l’unico POD di potenza pari o superiore a 16,5 kW sia installato nell’immobile dalla stessa detenuto in locazione.

Risposta
Si ritiene che il credito d’imposta riconosciuto per l’energia elettrica consumata possa spettare al conduttore dell’immobile nel quale sia installato il POD di potenza pari o superiore a 16,5 kW, ancorché questi non sia intestatario della relativa utenza, laddove si verifichino le condizioni descritte nella risposta al quesito di cui al precedente paragrafo 5.1. Non rileva, a tal fine, che gli unici POD del quale il conduttore sia titolare abbiano potenza inferiore a 16,5 kW, atteso che il POD di potenza superiore all’anzidetto limite è comunque riferibile, in base a quanto sopra detto, al conduttore stesso, che ne sostenga effettivamente gli oneri, in virtù del riaddebito analitico delle spese.
In tal caso, essendo necessario verificare in capo al conduttore la sussistenza dei requisiti normativamente previsti, ai fini del calcolo della media di riferimento devono, quindi, essere considerati i dati relativi a tutti i POD allo stesso ricollegabili.

 

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