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10 Settembre 2026

SRL termini entro cui pagare il saldo IRES

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L’art. 7-quater, comma 19, D.L. n. 193/2016 ha introdotto modifiche in merito ai termini di versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap modificando l’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001.
Con la modifica soprariportata dell’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001 è previsto che:
-il versamento del saldo IRPEF/IRAP da parte di persone fisiche/società di persone/società semplici, va effettuato entro il 30 giugno (in precedenza, 16 giugno) dell’anno di presentazione della dichiarazione;
-in caso di liquidazione/trasformazione/scissione/fusione, le società di persone/società semplici effettuano i suddetti versamenti entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
-il versamento del saldo IRES/IRAP da parte delle società di capitali è effettuato entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
-le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo IRES/IRAP entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest’ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Le novità in esame hanno effetto a decorrere dall’1 gennaio 2017.

 

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D.P.R. 435/2001 Art. 17 – Razionalizzazione dei termini di versamento
1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive da parte delle persone fisiche, …….
Le societa’ o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, effettuano i predetti versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e’ effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Ai sensi dell’articolo 17 D.P.R. 435/2001, per determinare il termine entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è quindi necessario fare riferimento alla data di chiusura dell’esercizio e alla data di approvazione del bilancioSe il bilancio non viene approvato nei termini ordinari, ma il contribuente si avvale della proroga di approvazione dello stesso entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

Cosa succede qualora in ipotesi di prima convocazione l’assemblea vada deserta e il bilancio viene approvato in seconda convocazione ?

È necessario guardare alla data della seconda convocazione. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.54 del 19.6.2002, nel caso di prima convocazione deserta e seconda convocazione nei termini dei 180 giorni (qualora una società abbia optato per tale termine):

-qualora la società approvi il bilancio in seconda convocazione ma entro il termine stabilito, in questo caso rileverà tale seconda data (es. prima convocazione deserta il 10 maggio, seconda convocazione 10 giugno, si verserà entro il 31 luglio);

qualora invece la seconda convocazione sia successiva al termine fissato per l’approvazione del bilancio, rileverà la prima convocazione (es. prima convocazione deserta il 10 giugno, seconda convocazione il 10 luglio, le imposte dovranno essere pagate entro il 31 luglio).

 

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