La Società a Responsabilità Limitata Semplificata (Srls) è una società di capitali ed è disciplinata dall’art. 2463-bis del Codice civile che testualmente recita:
“La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori.
Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.
La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
(….)
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili”.
La Srls si costituisce con atto pubblico davanti al notaio, che lo registra e iscrive la società nel Registro delle Imprese. Il notaio non percepirà alcun compenso per la redazione dell’atto. Per la registrazione si spenderanno poco più di 700 euro (registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate euro 200,00, diritto annuale Camera Commercio, versamento imposta vidimazione libri 309,87 ..).
Si deve comunque procedere alla vidimazione libri sociali apponendo una marca da bollo di 16 euro ogni 100 pagine e pagare il costo per la vidimazione in Camera di Commercio.
Bisogna aprire un indirizzo di P.E.C.
L’ammontare del capitale sociale richiesto deve essere almeno pari a 1,00 euro e inferiore a 10.000 euro, deve essere interamente versato, alla data della costituzione, esclusivamente in denaro nelle mani dell’organo amministrativo.
L’amministrazione della s.r.l.s. possa essere affidata sia ai soci sia anche a soggetti terzi.
La società a responsabilità limitata semplificata è sottoposta agli stessi obblighi contabili della società a responsabilità ordinaria.
La società a responsabilità limitata semplificata è soggetta alla stessa tassazione prevista per la società a responsabilità limitata ordinaria.
La Srls può essere anche unipersonale.
Vantaggi di aprire una Srls:
– Per la costituzione della società non sono previsti onorari notarili;
– La domanda di iscrizione della Srls presso il Registro delle Imprese è esente da diritti e imposta di bollo;
– La Srls è un tipo particolare di Srl e quindi i soci godono della responsabilità limitata e per gli eventuali debiti sociali risponderà la società con il proprio capitale e in caso di fallimento è solo la società a fallire.
Di contro gli svantaggi sono:
– Un capitale sociale troppo basso non consente di sostenere le spese iniziali necessarie ad avviare l’attività;
– Le regole di funzionamento e amministrazione sono fissate per legge e non possono essere “personalizzate” dai soci. Infatti la società ha un suo statuto particolare che contiene clausole inderogabili (si pensi ad esempio alla mancanza di un articolo che disciplini il diritto di prelazione dei soci o che fissi una durata predeterminata);
– Difficoltà di accesso ai finanziamenti. Il capitale sociale così basso (inferiore a 10mila euro) mina la credibilità “economica” della società agli occhi delle banche e anche dei maggiori fornitori. Di conseguenza, è difficile ottenere finanziamenti e credito.
– E’ impossibile fare aumenti di capitale oltre i 9.999 euro;
– La gestione della SRLS semplificata è la medesima, con gli stessi obblighi contabili e amministrative della Srl e questo vuol dire che ha gli stessi stessi costi di gestione;
– Non ci sono vantaggi fiscali per queste società in quanto la tassazione è la stessa della Srl ordinaria.
Da ultimo si vuole ricordare che il D.L. n. 76/2013 (art. 9 comma 14), in vigore dal 28/06/2013 e convertito con legge n. 99/2013, con la modifica dell’art. 44 del D.L. n. 83/2012, ha soppresso la SRL a capitale ridotto. Le SRL a capitale ridotto, iscritte nel Registro delle imprese alla data del 28 giugno 2013, sono qualificate come SRL semplificate (art. 9, comma 15 del D.L. n. 76/2013).
Modello standard dell’atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata, così come adottato con D.M. 23 giugno 2012, n. 138 del Ministero della Giustizia
L’anno ………., il giorno ………. del mese di ………. in ……….,
innanzi a me ………. notaio in ………. con sede in ……….
è/sono presente/i il/i signore/i ………. (cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo
1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “………. società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in ………. (indicazione di eventuali sedi secondarie).
2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ……….
3. Il capitale sociale ammonta ad € ………. e viene sottoscritto nel modo seguente:
il Signor/la Signora ………. sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. pari al ……… percento del capitale.
4. E’ vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l’eventuale atto è conseguentemente nullo.
5. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.
6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ………. (eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.
7. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.
8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.
9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
Il signor/la signora ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………. .
L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.
10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di ………. fogli per ………. intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore…..……
Firma dei comparenti
Firma del notaio
Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 30-01-2017
Il piano di audit risk based per il raggiungimento degli obiettivi aziendali
Il rating advisor per il nuovo rapporto banca impresa
Francesco Cacchiarelli economista di impresa
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999