Le società di persone (Snc, Sas) e le ditte individuali hanno la possibilità di adottare la contabilità semplificata qualora i ricavi conseguiti nell'anno precedente non superino i sottostanti importi :
 
dal 01 gennaio 2023: 
 
500.000 per le attività di servizi;
 
800.000 per le altre attività.
 
Fino al 31 dicembre 2022 erano:
 
400.000 per le attività di servizi;
 
700.000 per le altre attività.
 
Si considerano prestazioni di servizi le seguenti attività (art. 1, D.M. 17 gennaio 1992):
  1. prestazioni dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere;
  2. concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
  3. concessioni, cessioni, licenze e simili relative ai diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, e le cessioni, cessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
  4. prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni;
  5. somministrazione di alimenti e bevande;
  6. cessione di contratti di ogni tipo e oggetto;
  7. assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonchè le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 2,3 e 6;
  8. cessioni, concessioni, licenze e simili relative ai diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi legatari, tranne quelle relative ai disegni e ad altre opere dell'architettura, arte cinematografica e alle opere di ogni genere utilizzate dalle imprese a fini di pubblicità commerciale;
  9. prestiti obbligazionari o le relative prestazioni di mandato e mediazione;
  10. cessioni dei contratti che hanno per oggetto cessioni di denaro o crediti in denaro, aziende o rami di azienda (anche conferiti) e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria;
  11. prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne i diritti concernenti opere di cui al numero 8, e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
  12. prestazioni dei commissionari relative ai passaggi dal committente al commissionario;
  13. prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza (anche nei rapporti tra il mandante ed il mandatario).
REGISTRI CONTABILI
Le società di persone e gli imprenditori in contabilità semplificata devono tenere i seguenti registri:
  • REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE AI FINI IVA (art. 23, DPR 26 ottobre 1972, n. 633);
  • REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO AI FINI IVA (art. 25, DPR 26 ottobre 1972, n. 633);
  • REGISTRO DEI CORRISPETTIVI (art. 24, DPR 26 ottobre 1972, n. 633);
  • REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI (non obbligatorio, le annotazioni relative possono essere eseguite, anzichè nell'apposito registro, nel registro degli acquisti, entro il termine di presentazione della dichiarazione (art. 2, comma 1, DPR 9 dicembre 1996, n. 695).
I registri di cui sopra devono essere integrati con la notazione del valore delle rimanenze (entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale) e del valore delle immobilizzazioni.

REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (art. 13, DPR 7 dicembre 2001, n. 435)
Come già detto, tutti i soggetti in contabilità semplificata possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano in maniera ordinata e in forma sistematica gli stessi dati previsti nel registro dei beni ammortizzabili.

 
ATTENZIONE: A partire dal  1 gennaio 2017 le imprese in contabilità semplificata devono adottare il “regime per cassa” e non più quello della competenza economica che era stato adottato fino al periodo d’imposta 2016. 

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