Indice
1. L'importanza del progetto architettonico di ristrutturazione per la sicurezza
2. Le attività edili: cantieri temporanei o mobili
3. Il ruolo della sicurezza nei cantieri e responsabilità dei soggetti coinvolti
4. I casi in cui è prevista la programmazione della sicurezza
5. La figura del Progettista - Direttore dei lavori e sue responsabilità
 
1. L'importanza del progetto architettonico di ristrutturazione per la sicurezza
La ristrutturazione edilizia, oltre ai titoli abilitativi necessari, richiede di fondo un progetto architettonico, il quale è alla base dell'individuazione delle lavorazioni da eseguire, delle fasi temporali del processo edilizio stesso e conseguentemente della determinazione del programmazione della sicurezza, affinché il risultato finale, ossia l'opera commissionata, venga raggiunto senza rischi e ripercussioni sia per il Committente, sia per chi è coinvolto nell'esecuzione.
 
E' importante rivolgersi a figure tecniche specializzate per la corretta individuazione di cosa fare e di come fare, non trascurando l'aspetto fondamentale della salvaguardia degli operatori incaricati di eseguire l'opera.
Il progetto edilizio consente, inoltre, di determinale il costo totale dell'investimento, senza avere sorprese per il Committente, il quale viene ulteriormente tutelato con l'adeguata programmazione della sicurezza per la responsabilità sui lavori.

Nel caso della ristrutturazione edilizia, le spese della progettazione, come per la sicurezza, possono essere detratte come tutte le altre spese relative alla provvista dei materiali e dei lavori stessi, e nello specifico si possono considerare le seguenti voci di spesa:
  • per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
  • per l’acquisto dei materiali;
  • per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • per l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • per gli oneri di urbanizzazione (nel caso di demolizione e ricostruzione);
  • per altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
2. Le attività edili: cantieri temporanei o mobili
La disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi anche nei cantieri, è stata riunita all'interno di un unico corpus normativo ossia il D.Lgs. 81/2008, il quale ha aggiunto una serie di norme che prevedono una tutela più ampia per i lavoratori che svolgono attività nel settore delle costruzioni e dunque anche nel caso delle ristrutturazioni edilizie.
 
In particolare le disposizioni si riferiscono alle misure elaborate dal legislatore per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Per cantieri temporanei o mobili si intendono tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche.
 
Il Testo Unico ha introdotto anche una serie di novità che riguardano i soggetti inclusi nel campo di applicazione:
  • il Responsabile dei lavori può essere lo stesso progettista o il direttore dei lavori;
  • il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che già in precedenza non poteva essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici, attualmente non può nemmeno svolgere il ruolo di dipendente o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Per la prima volta si fa riferimento anche alla nozione di Impresa affidataria e di Committente. La prima è l’Impresa titolare del contratto di appalto con il Committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Il secondo è invece la persona che commissiona la realizzazione del lavoro.
 
Tra gli obblighi principali del Committente o del Responsabile dei lavori, rientrano:
  • il rispetto dei principi e delle misure generali di tutela nelle fasi di progettazione dell’opera, per consentire di pianificare i lavori tenendo conto degli spazi e delle tecniche necessarie alla salvaguardia dei lavoratori che svolgeranno successivamente le attività all’interno del cantiere;
  • la nomina del CSP (Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione), se all’interno del cantiere deve operare più di un’impresa;
  • la constatazione dell’idoneità tecnica professionale dei lavoratori forniti dalle imprese e delle imprese stesse che partecipano ai lavori all’interno del cantiere;
  • la comunicazione all’amministrazione comunale di appartenenza, insieme alla denuncia di inizio attività (DIA), dei nominativi delle imprese che svolgono i lavori;
  • la nomina del CSE (Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione), precedente l’inizio dell’esecuzione dei lavori, se sin dal principio sono richieste più imprese ad eseguire i lavori.
Infine sul Committente o sul Responsabile dei lavori ricade un importantissimo obbligo, cioè la comunicazione, in un periodo anteriore all’inizio dei lavori, della Notifica preliminare all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. Questa notifica rappresenta il documento che indica tutti i dati riguardanti il cantiere, compresi i soggetti posti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
 
3. Il ruolo della sicurezza nei cantieri e responsabilità dei soggetti coinvolti
La sicurezza, nello specifico, si occupa della salvaguardia dei lavoratori durante le operazioni di cantiere, essendo il cantiere stesso un luogo di lavoro ed essendo ancora uno dei luoghi di lavoro con il maggiore tasso di rischio, dove la prevenzione, il controllo, la tutela sono assolutamente necessari.
Il Testo Unico, inoltre, è stato integrato nel 2009, modificato in alcuni propri commi e articoli dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Un decreto che ne ha modificato alcuni articoli, commi, conferendo al testo la forma attuale adesso in vigore. Alcune delle integrazioni apportate dal decreto del 2009 hanno interessato in particolare la sicurezza nei cantieri, la disciplina della salute, del coordinamento.
Una delle maggiori attenzioni che devono essere poste, nel corso dell'esecuzione di lavori, riguarda l'osservanza della normativa sulla sicurezza di cantiere: questa legge, se da una parte evidenzia un'attenzione verso un tema sociale, dall'altra pone delle lacune, in termini di conoscenza, soprattutto per chi non è addetto al settore.
In molti casi, infatti, il Committente, ossia colui che commissiona i lavori, nella consapevolezza di aver affidato i lavori a un professionista, si ritiene estraneo a tutto ciò che comporta eventuali responsabilità circa l'attività dell'impresa in cantiere. Secondo la legge infatti anche il Committente ha la sua fetta di responsabilità: in caso d'irregolarità accertata dagli ispettori del lavoro, è tenuto, alla stessa stregua degli altri soggetti coinvolti (impresa esecutrice, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera), al pagamento di una sanzione amministrativa e, nei casi più gravi, a rispondere civilmente e penalmente in sede giudiziaria.
 
4. I casi in cui è prevista la programmazione della sicurezza
Innanzitutto, come condizione fondamentale, c'è da considerare il numero d'imprese che partecipano alla realizzazione delle opere e si ha il caso di una sola impresa o più imprese:
A) Con il coinvolgimento di una sola impresa, in questo caso, non  sono previsti i seguenti obblighi:
  • la nomina dei Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
  • la redazione del Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC);
  • la stima dei costi per la sicurezza (spesa che incide circa il 7% sul costo dei lavori).
Bisogna tuttavia rispettare i seguenti adempimenti:
  • verifica dell'idoneità Tecnico professionale dell'impresa (attraverso il DURC);
  • trasmissione della Notifica preliminare (documento necessario se e solo se l'entità dei lavori è superiore ai 200 uomini giorno) all'organo competente, ossia le ASL;
  • redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte dell'impresa nella figura del titolare dell'impresa stessa.
Riguardo alla verifica dell'idoneità, in sostanza l'impresa dovrà dimostrare al Committente, il possesso di capacità organizzative, di disponibilità di forza lavoro e di attrezzature. Questi requisiti devono seguire le indicazioni riportate sull'allegato XVII della legge, sia se si tratti d'imprese organizzate sia di lavoratori autonomi. La definizione di uomini giorno, che in sintesi denota la consistenza dei lavori, riguarda invece l'entità presunta della forza lavoro da impiegare per la realizzazione dell'opera, ed è rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori (anche autonomi).
 
B) Con numero d'imprese superiore ad una, oltre alla verifica dell'idoneità dell'impresa, alla trasmissione della Notifica Preliminare, alla redazione del POS, il Committente dovrà nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione oltre che far redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Tuttavia in questi ultimi adempimenti, vi è un altro distinguo, ossia, se l'importo dei lavori è inferiore a 100.000,00 euro, ed essi non sono soggetti a richiesta di Permesso di Costruire, come nel caso della ristrutturazione edilizia, il Committente nominerà solamente il Coordinatore in fase esecutiva. Quest'ultimo redigerà il PSC in conseguenza della presenza in cantiere di più imprese.
 
5. La figura del Progettista - Direttore dei lavori e sue responsabilità
Per ciò che concerne la ristrutturazione edilizia in campo privato, come ad esempio la ristrutturazione di un appartamento, è importante la pianificazione degli interventi, la quale può avvenire solo attraverso una progettazione accurata e accompagnata dalle opportune autorizzazioni, quali i titoli abilitativi. Molto spesso il Committente fa richiesta del titolo abilitativo al tecnico e affida ad un'impresa i lavori non considerando l'aspetto positivo della progettazione, che offre la previsione del risultato dell'opera, insieme alla programmazione della sicurezza.
 
L’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 definisce il Direttore dei lavori come il “soggetto incaricato, dal Committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera: tale soggetto coincide con il Progettista per la fase di progettazione dell’opera, e con il Direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera”.
 
Nell’articolo 89 del D.Lgs. 81/08, modificato con il D.Lgs. 106/09, si definisce la responsabilità di alcune figure lavorative all’interno del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, in particolare le norme relative alla sicurezza nei cantieri edili.
La figura del Direttore dei lavori assume determinati obblighi in fase di svolgimento dei lavori indicati durante la fase di progettazione: secondo la normativa detta figura può coincidere con il Progettista in fase di progettazione. Per quanto riguarda nello specifico la fase di svolgimento proprio delle attività, il Direttore dei lavori ha la responsabilità di monitorare lo svolgimento dei lavori, l’osservanza delle prescrizioni, inoltre il direttore dei lavori ha l’obbligo di controllare la qualità dei materiali utilizzati e la posa delle opere in caso di utilizzo di elementi prefabbricati.
 
Tra i compiti del Direttore dei lavori non viene elencato nulla relativo ad eventuali responsabilità per la sicurezza sul lavoro poiché i suoi compiti si riassumono nelle seguenti voci:
  • verifica della corretta esecuzione dei lavori;
  • redazione dei SAL (Stato Avanzamento Lavori) e se già redatti dall’impresa costruttrice controllo avallo di questi ultimi;
  • autenticazione di eventuali modifiche tecniche apportate ai progetti (varianti in corso d'opera);
  • rilascio di certificati come quello di corretta esecuzione dei lavori, di posa in opera corretta;
  • stesura di verbali di riunione e ordini di servizio.
In ambito di sicurezza e responsabilità, una sentenza della Corte di Cassazione ha prosciolto un direttore dei lavori dalle accuse, mosse nei suoi confronti, in quanto la figura ricoperta non ha alcuna responsabilità in merito alla prevenzione all’interno del cantiere, di fatto la figura del Direttore dei lavori ha una formazione valida in merito alle norme e alle procedure da mettere in atto al fine di garantire la sicurezza nei cantieri, il Direttore dei lavori si relaziona, nello svolgimento delle sue mansioni, con il Responsabile della sicurezza ma non coincide con questa figura. Quindi il ruolo del Direttore dei lavori, in ambiente di sicurezza, non è quello di responsabile ma bensì di garante.
 
Articolo redatto dal Geometra Francesco Rago - Relazione al seminario "Ristrutturazione edilizia. Cosa serve, come fare a chi rivolgersi" – 21/06/2016, presso Start Coworking