Mediazione facoltativa delle controversie civili e commerciali
Ciascun soggetto ha la possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Per mediazione si intende l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti per la composizione di una controversia, sia  con la ricerca di un accordo amichevole,  che con formulazione di una proposta per la sua risoluzione.
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti.
Il tentativo di mediazione può svolgersi presso un organismo pubblico o privato, iscritto nel registro degli organismi istituito e tenuto presso il  Ministero della Giustizia.
La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti. Il regolamento garantisce la riservatezza del procedimento nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l’imparzialità e l’idoneità con riferimento al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. Il mediatore ha l’obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità ed indipendenza.
Mediazione obbligatoria e mediazione su invito del Giudice
È obbligatorio esperire il procedimento di mediazione nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
L’esperimento del procedimento di mediazione (secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate) è condizione di procedibilità delle domande giudiziali relative alle suddette materie.
La condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera avverata anche se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo.
Inoltre, il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui sopra è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.
In ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale e non è obbligatorio, oltre che per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale, nei procedimenti: per ingiunzione, per convalida di licenza o sfratto, possessori, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, in camera di consiglio, nonché di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile.
 
Effetti della domanda di mediazione e termini
Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. Tale termine non ha natura processuale (non è, quindi, soggetto a sospensione feriale) e decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il suo deposito, inoltre, non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.
 
Procedimento
All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino la termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’Avvocato.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. Quando non può procedere in tal senso, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.  
 
Mancata partecipazione ed effetti del procedimento di mediazione sul processo civile
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Nei casi di mediazione obbligatoria, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese) e 96 (Responsabilità aggravata) del codice di procedura civile. Le disposizioni suddette si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente incaricato.
Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente incaricato. Il Giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
 
Riservatezza
Il mediatore e chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento salvo consenso della parte dichiarante. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale (Segreto professionale) e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale (Garanzie di libertà del difensore) in quanto applicabili.
 
Proposta di conciliazione del mediatore
Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.
In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione, se le parti gliene fanno concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Se è raggiunto un accordo amichevole, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta: il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
 
Efficacia del verbale di accordo
L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
 
Agevolazioni fiscali
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000, altrimenti, l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all’organismo, ovvero è disposta dal Giudice, non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ex art. 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
In caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione.
Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 dell’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28  per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui in precedenza, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Per scaricare l'articolo in formato pdf cliccare qui