Articolo redatto dall'Avv. Andrea Cruciani - 24/01/2015
 
Salvo diversi accordi risultanti dal contratto di locazione, le spese condominiali cosiddette ordinarie sono a carico dell'inquilino-conduttore.
Dette spese attengono ai costi della fornitura di acqua, di energia elettrica, del gas, dell'eventuale condizionamento e riscaldamento condominiale, del servizio di pulizia delle parti comuni, del servizio di portineria, del funzionamento e della manutenzione dell'ascensore ecc., in sostanza si ha riguardo a tutte quelle spese che sono relative alla gestione degli spazi condivisi e di proprietà condominiale, che possono definirsi come costi ordinari.
Tuttavia, il proprietario è l’unico responsabile nei confronti del condominio ed è solo nei suoi confronti che il condominio può agire legalmente, anche in caso di mancato pagamento imputabile al conduttore.
In altre parole, l’amministratore può pretendere il pagamento delle spese condominiali solo rivolgendosi al condomino proprietario e non può agire direttamente contro l’inquilino. Pertanto, qualora quest’ultimo non adempia alle proprie obbligazioni, il proprietario che dovesse risponderne al condominio potrà poi esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’inquilino inadempiente, intimandogli il rimborso delle spese sostenute. 
Il conduttore, peraltro, deve provvedere al pagamento entro due mesi dalla richiesta, anche soltanto verbale perché dalla legge non è imposta la forma scritta. Avrà perciò 60 giorni di tempo per provvedere al pagamento e in caso di mancato assolvimento di tali oneri per oltre due mensilità, il proprietario locatore potrà anche richiedere la risoluzione del contratto di locazione.
In conclusione, se chi abita l’immobile non paga, il proprietario può essere chiamato a provvedere al pagamento delle spese condominiali a carico dell’inquilino maturando così il diritto di ottenerne il rimborso. In particolare, decorso infruttuosamente il termine di due mesi dalla richiesta, alla scadenza l’inquilino si considera automaticamente in mora ed il proprietario può agire legalmente nei suoi confronti, anche chiedendo la risoluzione della locazione.