In generale, la procedura di negoziazione assistita consiste nella sottoscrizione di una convenzione mediante la quale le parti in lite convengono di cooperare  per risolvere in via amichevole una controversia tramite l’assistenza di avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, che può portare al raggiungimento di un accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, che costituirà titolo esecutivo anche per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La parte che sceglie di provare la nuova procedura deve, tramite il proprio legale, formulare alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione. La mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potrà successivamente essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio e in tema di responsabilità aggravata, nonché per l’eventuale esecuzione provvisoria.
 
La negoziazione assistita in ambito familiare per separazione e divorzio, nonché per la modifica delle relative condizioni, è facoltativa.
Svolgendo la procedura di negoziazione assistita, nel caso venga raggiunto l’accordo, questo produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziali. Tuttavia per l’ipotesi di scioglimento del matrimonio, si può ricorrere alla negoziazione soltanto quando la separazione fra i coniugi è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato, ovvero è stata omologata ovvero è intervenuta separazione di fatto iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
L’accordo raggiunto deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, per ottenere un nullaosta, rilasciato se non vi sono irregolarità. Diversamente, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto necessita di autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente rilasciata quando l’accordo risponde all’interesse dei figli, altrimenti il Procuratore della Repubblica lo trasmette al Presidente del Tribunale, il quale fissa udienza per la comparizione delle parti.
Infine, l’avvocato è obbligato a trasmettere all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia
dell’accordo, autenticata dallo stesso, entro il termine di 10 giorni, per l’annotazione negli atti e archivi riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte.

Nella fase conclusiva della procedura, che prevede il controllo ad opera del Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente sulla regolarità dell’accordo e per l’apposizione del nulla osta o dell’autorizzazione, l’avvocato è dunque gravato di una particolare responsabilità. Infatti, un eventuale ritardo o omissione della trasmissione all’Ufficiale dello stato civile, entro il termine suddetto, della copia dell’accordo munita delle certificazioni comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie irrogabili dal Comune che riceve l’atto. La data da cui decorre il termine di dieci giorni non è specificata nella legge bensì una circolare ministeriale ha chiarito che decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento del P.M..
 
Le parti devono necessariamente essere assistite ciascuna da un avvocato, tuttavia, sia per il deposito della convenzione di negoziazione assistita presso la Cancelleria della Procura della Repubblica, nonché per la trasmissione dell’accordo al Comune nel termine predetto, una volta ottenuto il nullaosta e/o autorizzazione, può provvedere anche uno solo degli avvocati che hanno assistito i coniugi e sottoscritto l’atto, purché delegato dall’altro legale.

Articolo redatto dall'Avv. Maria Rosa Tassone il 10.09.2015
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