Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, il versamento in acconto dell’IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi.
Pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è dovuto:
• per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nella misura pari al 100 per cento (comma 18 dell’art.11 del decreto-legge n. 76 del 2013) dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65;
• per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell’articolo 10-bis), nella misura pari al 100 per cento dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.
 
In base all’articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, l’acconto va versato in due rate:
• la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se d’importo non superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
• la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il 30 novembre 2021 ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta.
È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando, in tal caso, l’applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell’articolo 4,comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.
 
Per i soggetti ISA che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (soggetti di cui all’art. 12-quin-quies, comma 3,del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), i versamenti di acconto dell’IRAP sono effettuati, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento (art. 58, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è possibile rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.



Codici tributo:

3812 - IRAP acconto prima rata
3813 - IRAP acconto seconda rata
 
 

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