L’ordinamento non impone agli amministratori di gestire la società senza commettere errori, anche nel caso in cui si tratti di errori gravi ed eventualmente evitabili da altri amministratori più competenti e capaci, ma prevede solo il rispetto degli obblighi di comportamento di amministrare con diligenza e di non agire in conflitto di interessi.
Questa è la business judgement rule (BJR), secondo la quale la responsabilità degli amministratori è integrata con la violazione degli obblighi connessi alla funzione e non per l’insuccesso economico della società ascrivibile ad errori di gestione.
In base a tale regola, all’attività di gestione di una società è in re ipsa connaturata una rilevante discrezionalità.
All’autorità giudiziaria non sarà, quindi, consentito di sindacare il merito delle scelte inerenti l’attività di gestione, con una valutazione ex post basata su criteri discrezionali di opportunità e convenienza, sostituendo un proprio apprezzamento soggettivo a quello espresso ed attuato dagli amministratori.
Articolo 2086 codice civile secondo comma: L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Gli amministratori devono dimostrare di aver operato con un processo decisionale corretto. Se una scelta è presa senza le dovute analisi o senza strumenti adeguati, la responsabilità può comunque emergere.
L’articolo 2086, comma 2, del Codice Civile impone un obbligo specifico agli amministratori:
Dotare l’impresa di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla sua natura e dimensione.
Garantire un monitoraggio continuo della gestione aziendale per prevenire situazioni di crisi.
Attivarsi tempestivamente in caso di difficoltà finanziarie.
L’adeguatezza ex art. 2086 è un obbligo, non una scelta discrezionale: La BJR protegge le decisioni strategiche, ma non può giustificare una “mancanza” di assetti adeguati.
Gli amministratori hanno il dovere di monitorare e testare continuamente gli assetti: Non basta istituire un assetto, serve un controllo costante sulla sua efficacia.
L’adeguatezza degli assetti incide sulla trasparenza contabile: Gli amministratori devono garantire una corretta e veritiera rappresentazione delle operazioni aziendali.
Le verifiche continue riducono la discrezionalità: La valutazione dell’adeguatezza è costante, quindi un’eventuale omissione diventa un profilo di responsabilità.
Se gli amministratori non istituiscono e non mantengono assetti adeguati, non possono invocare la discrezionalità per giustificare omissioni.
L’adeguatezza degli assetti è un fatto oggettivo e richiede un approccio proattivo e rappresenta un passo essenziale per la continuità aziendale e la tutela degli amministratori stessi.
Articolo 2392 codice civile Responsabilità verso la società
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.
Articolo 2476 Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci sesto comma: Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
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Francesco Cacchiarelli economista di impresa
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999