QUANDO UN TASSO DI INTERESSE È DA CONSIDERARE USURAIO ?
Sulla base delle rilevazioni di Banca d'Italia, il Dipartimento pubblica annualmente sulla gazzetta ufficiale la classificazione delle operazioni di finanziamento per categorie omogenee, e con frequenza trimestrale i cosiddetti “tassi soglia”. Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono usurari (art. 644, comma 3 del codice penale, Legge n. 108/1996, art. 2). Il “decreto classificazioni” e il “decreto tassi” vengono affissi in tutte le banche e sono disponibili anche sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro.
Tassi usura IV trimestre 2018 - 01 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018
Tassi usura III trimestre 2018 - 01 luglio 2018 al 30 settembre 2018
Tassi usura II trimestre 2018 - 01 aprile 2018 al 30 giugno 2018
I trimestre 2018 - 01 gennaio 2018 al 31 marzo 2018
Art. 644 Codice Penale - Usura
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
Art. 1815 Codice Civile - Interessi
1. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.
2. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Si ricorda che l'art. 644 del Codice Penale prevede: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".
Clicca qui per scaricare il comunicato stampa della Banca d'Italia del 27 settembre 2016 con annessa tabella tassi soglia
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Clicca qui per scaricare il comunicato stampa della Banca d'Italia del 28 giugno 2016 con annessa tabella tassi soglia
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Bibliografia tassi usura 2015:
Clicca qui per scaricare il comunicato stampa della Banca d'Italia del 28 settembre con annessa tabella tassi soglia
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Serie storica dei tassi di usura:
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Clicca qui per scaricare la tabella dei tassi soglia del quarto trimestre
Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (vedi Comunicato del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011). Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento.
Il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.