I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato e degli enti pubblici (compreso il Servizio sanitario nazionale), per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere utilizzati in compensazione, su specifica richiesta del creditore, per versare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione. La possibilità è stata introdotta dal Dl 35/2013.
La compensazione si fa con il modello F24 Crediti PP.AA., con il codice tributo PPAA (per maggiori informazioni sul codice tributo PPAA vai all'articolo Codice tributo PPAA compensazione crediti con Stato e enti pubblici).

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I pagamenti si considerano perfezionati a condizione che:
  • i crediti utilizzati in compensazione risultino da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione (predisposta dal ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) e non siano stati già pagati dalla PA oppure impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente. I crediti sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione;
  • la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato;
  • il titolare dei debiti da accertamento tributario coincida con il titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni. In caso di variazione della titolarità del credito, il soggetto interessato fornisce tempestivamente alla PA la documentazione necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito, attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica di certificazione;
  • nel modello F24 Crediti PP.AA. non siano presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici riportati nella tabella allegata al Dm 14 gennaio 2014;
  • l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24;
  • l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24 sia andato a buon fine.
Se una di queste condizioni non risulta rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello F24 Crediti PP.AA. sono considerati come non avvenuti. L’Agenzia delle Entrate rende noto il mancato rispetto delle condizioni al soggetto che ha trasmesso il modello , tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici.

 

Compensare le cartelle di Equitalia con i crediti tributari