Con la risoluzione n. 13 del 9 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la procura speciale, attribuita dal contribuente al fine di farsi assistere da un professionista innanzi all’Agenzia delle Entrate, redatta secondo le forme previste dall’art. 63 del DPR 600/73, è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5 della Tabella allegata al DPR 642/72. Inoltre, l’esenzione dall’imposta di bollo si applica anche all’autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla procura medesima.

Art. 63 DPR 600/73 : Rappresentanza e assistenza dei contribuenti.
«Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché gli ufficiali della guardia di finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato
».

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