Iscrizioni ipotecarie immobiliari Equitalia. Illegittime le iscrizioni per debiti inferiori a 8.000 euro, fac simile istanza di cancellazione.
 
Il 22 febbraio 2010 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4077/2010, ha dichiarato illegittime le ipoteche iscritte sugli immobili da Equitalia per i debiti di importo inferiore agli 8.000 euro. La pronuncia della Corte è stata poi recepita dal decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73, che all'art. 3, comma 2 ter così statuisce: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui procede e' inferiore complessivamente ad 8.000 euro”.
Dal 26 maggio 2010 - giorno di entrata in vigore della legge 73/2010 - Equitalia non può piu' iscrivere ipoteca per debiti inferiori a 8.000,00 euro.
Per il passato, poiche' Equitalia non ritiene di dover operare d'ufficio per cancellare le ipoteche illegittimamente iscritte, dovranno essere i singoli cittadini interessati ad attivarsi personalmente, presentando alla societa' di riscossione un'istanza in cui si eccepisce l'insussistenza dei presupposti per il mantenimento dell'ipoteca sulla base della sentenza della Corte di Cassazione sopra citata, richiedendo la cancellazione d'ufficio ad Equitalia, che si dovra' accollare i costi.
 
A seguire un fac simile di istanza:
Spett.le Equitalia Spa
Sportello di ______________

Raccomandata A.R.
ISTANZA DI RIESAME / CANCELLAZIONE IPOTECARIA
Il sottoscritto................................ nato a.............  il.....................  codice fiscale.......................  e residente in .................................. 

                                            PREMESSO CHE

- in data....................  e' stata iscritta ipoteca sul  proprio immobile sito in .......................... via.............................. ;
- il debito contestato e' di importo inferiore ad Euro 8.000,00;
- la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4077 del 22 febbraio 2010 ha ritenuto illegittime le iscrizioni ipotecarie immobiliari effettuate dalla societa' di riscossione per importi inferiori a 8.000,00 euro;
- detta pronuncia e' stata peraltro tempestivamente recepita dal legislatore nazionale, con decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010 convertito con legge n. 73 del 22 maggio 2010 (art. 3, comma 2 ter);
- che pertanto i presupposti per il mantenimento della misura cautelare sono insussistenti.

                                                CHIEDE

il riesame della posizione nonche' la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione ipotecaria suddescritta, con oneri di iscrizione e cancellazione a carico della societa' di riscossione entro 30 giorni dal ricevimento della presente, nonchè la comunicazione tempestiva della avvenuta cancellazione al seguente recapito.............................................................................

Si allega fotocopia del documento di identità.

Luogo, data e firma