Fac simile avviso di convocazione di assemblea dei soci di srl editabile (download .doc)

 

L’assemblea dei soci della …………. s.r.l. è convocata il giorno ………… alle ore ……………. presso la sede sociale in …………. , via …………………., n. … in prima convocazione e, se del caso, il giorno ……… alle ore ………….. nel medesimo luogo in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. <...>
2. <...>
3. <...>

 

In mancanza di una specifica indicazione dell'atto costitutivo, la convocazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata ai soci che risultano dal libro soci, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea. La convocazione dell'assemblea ordinaria deve essere fatta a cura dell'organo amministrativo.

 

 

GUIDA PRATICA GRATUITA
8 strategie pratiche per INCREMENTARE la liquidità aziendale SENZA ricorrere alle banche
Clicca qui per avere la tua copia gratuita.

 

Assemblee a distanza fino al 31 luglio 2023
In sede di conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. 198/2022), con l’inserimento del comma 10-undecies, all’articolo 3, vengono prorogate al 31 luglio 2023 le disposizioni che consentono nelle Spa, Sapa, Srl, società cooperative di tenere (e non semplicemente convocare) assemblee a distanza fino a tale data.

 

TAG:

 

 

Le Camere di Commercio sono gli enti competenti per l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni relative all'omessa convocazione delle assemblee dei soci.

 

 

Il rating advisor per il nuovo rapporto banca impresa

La posizione finanziaria netta PFN

Adeguati assetti organizzativi

Attento imprenditore

Società a responsabilità limitata - delle decisioni dei soci:
 

Art. 2479 - Decisioni dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

 

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

 

L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione .
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Art. 2479/bis - Assemblea dei soci
L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Nelle srl non trova applicazione la regola, dettata per le spa dall’art. 2367 c.c., che prevede la convocazione dell’assemblea su ordine del Tribunale in caso di inottemperanza degli amministratori alla richiesta dei soci.