Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica
9 Settembre 2026

30mila euro ecco il nuovo modello per la richiesta del finanziamento

Condividi:

Tra le novità della conversione in legge del  decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità) troviamo l‘innalzamento a 30mila euro (invece che 25mila) della soglia del prestito alle PMI coperto al 100% dal fondo di garanzia e l’allungamento a dieci anni (invece che sei) della sua durata.

La nuova versione del decreto – in vigore dal 19 giugno 2020-  prevede che il finanziamento debba avere:

un preammortamento minimo di 24 mesi;
una durata massima di 120 mesi;
un importo massimo, comunque non superiore a 30.000 euro, pari, alternativamente, al doppio della spesa salariale annua del 2019 o dell’ultimo anno disponibile o al 25 per cento del fatturato 2019, risultante dall’ultimo bilancio depositato o dalla dichiarazione dei redditi presentata.

E’ stata ampliata, inoltre, la platea dei beneficiari: alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, si sono aggiunti broker, agenti e subagenti di assicurazione, nonché enti del Terzo settore.

Finanziamenti in essere

Le imprese che hanno già chiesto ed ottenuto il finanziamento possono aver diritto a una somma più alta e a migliori condizioni. Come recita la lettera m-bis dell’articolo 13, per i prestiti già concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni.

Clicca qui per scaricare il nuovo allegato 4 bis

Clicca qui per scaricare l’integrazione al modello 4 bis già presentato

Clicca qui per leggere il testo originario delle disposizioni prima delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL liquidità

 

Modifiche inserite e pubblicate in G.U. articolo 13,
alla lettera m),
la parola: «percento» è sostituita dalle seguenti: «per cento», dopo le parole: «arti o professioni» sono inserite le seguenti: «, di associazioni professionali e di società tra professionisti no nché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi», le parole: «come da dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo quanto attestato dall’interessato mediante dichiarazione»,
le parole: «72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «120 mesi », le parole: « non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario » sono sostituite dalle seguenti: «non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c) , numeri 1) o 2)», le parole: «, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019,» sono soppresse, dopo le parole: «da altra idonea documentazione,» è inserita la seguente: «prodotta», le parole: « 25.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro», le parole: «di esposizioni detenute» sono sostituite dalle seguenti: «delle esposizioni detenute», dopo le parole: «nel caso di garanzia diretta» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,», le parole: «di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni
che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B) , paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell’articolo 47 -bis , paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi
del citato articolo 47 -bis , paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;»;
dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m -bis ) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto»

Vai agli oltre 500 modelli gratuiti di lettere, fac simili e dichiarazioni selezionati su misura per te

Partner