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11 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 78 – Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide

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L’articolo 78 prevede due distinte autorizzazioni di spesa, pari a 9,9 milioni dal 2021 e a 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023, volte a consentire al Ministero della salute di corrispondere agli aventi diritto gli indennizzi per danni subiti da vaccinazioni obbligatorie e da sindrome da talidomide, rispettivamente, per i ratei futuri derivanti dalla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale e per gli arretrati da corrispondere ai soli danneggiati da talidomide nati nel 1958 e nel 1996. Complessivamente pertanto la disposizione comporta maggiori oneri pari a 80,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 9,9 milioni a decorrere dall’anno 2024. Il comma 1 autorizza il Ministero della salute a corrispondere agli aventi diritto, in ragione dell’adeguamento dei ratei futuri, le maggiori somme dovute agli indennizzi derivanti dalla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale relativa alla nuova base di calcolo a favore dei soggetti danneggiati, rispettivamente, da vaccinazioni obbligatorie ai sensi della legge n. 229 del 2005, e da sindrome da talidomide, ai sensi della L. n.244 del 2007 (legge finanziaria 2008), per un ammontare complessivo di 9,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per ruoli di spesa futuri a 20 anni. Con riferimento agli importi arretrati a seguito della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui al precedente comma, il comma 2, dispone l’ulteriore autorizzazione per il Ministero della salute a corrispondere le somme dovute a tale titolo maturate dagli aventi diritto, oltre che gli arretrati dell’indennizzo per la sola sindrome da talidomide di cui alla citata legge finanziaria 2008 (v. infra), dovuti, a far data dall’entrata in vigore della stessa, ai soggetti interessati nati nel 1958 e nel 1966, fino ad un ammontare annuo pari ad 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023 (v.infra). Gli arretrati possono essere corrisposti nel termine massimo di prescrizione ordinaria di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame. Corrispondentemente viene incrementato di 71 milioni il pertinente capitolo dello stato di previsionale del Ministero della salute per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Nel bilancio 2020-2022, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute (20), Programma: 1.7 – Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, è presente l’azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali” con stanziamenti di competenza di circa 447 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio di previsione, di cui, più nello specifico, al capitolo 2409 “Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, al piano di gestione (pg) 2. “Somme dovute a titolo di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie” un ammontare di competenza pari a 45 milioni nel 2020, e al pg. 3. “Somme dovute a titolo di indennizzo ai soggetti danneggiati dal farmaco talidomide”, 34 milioni di competenza. La norma si è resa necessaria dato il notevole contenzioso scaturito da una diversa interpretazione giurisprudenziale successivamente intervenuta rispetto alla norma originaria in relazione all’importo della base di calcolo dell’indennizzo riconosciuto dalla citata legge n. 229/2005 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Pertanto, l’intervento normativo è dettato dalla necessità di adeguare in via amministrativa gli indennizzi al fine di deflazionare un contenzioso crescente, considerate le ulteriori spese di giudizio e riconoscimento di interessi legali e la necessità di dare certezze alle situazioni giuridiche in essere. Infatti, la norma del 2005, volta ad erogare un ulteriore beneficio, aveva quantificato l’importo dell’indennizzo come multiplo dell’indennizzo ex lege n. 210 del 1992 considerato all’epoca certo e fisso. Tuttavia, nel 2011, la Corte Costituzionale (Sentenza n. 293/2011, v. anche box) ha riconosciuto la rivalutazione dell’indennizzo in base alla citata legge n. 210 del 1992 anche per la componente relativa all’indennità integrativa speciale, modificando di fatto la base di calcolo dell’ulteriore indennizzo previsto dalla legge n. 229 del 2005. Il Ministero della salute, tramite il MEF, ha continuato ad applicare la norma nella sua interpretazione originaria, considerando fisso l’importo dell’indennizzo alla data di entrata in vigore della legge n. 229/2005 mantenendo questa linea anche nella difesa in giudizio. Alla sentenza della Corte costituzionale cha deciso in modo sfavorevole riguardo tale linea, è stato necessario adeguare tutti gli indennizzi già erogati nel corso degli anni, prevedendo stanziamenti per coprire gli arretrati, ed ulteriori somme per gli adeguamenti per il futuro. L’onere aggiuntivo è stato perciò quantificato in 150.705.547 euro per la rivalutazione decennale comprensiva degli interessi legali ex articolo della legge 229/2005 (assegno mensile vitalizio, v. ante cap. 2409, p.g.2 stato previsione Min. Salute, per 670 circa posizioni da retribuire) e 5.444.643 euro ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge (rivalutazione dell’assegno una tantum per circa 645 indennizzi). Anche nel caso degli indennizzi per sindrome da talidomide previsti dalla legge di bilancio 2008 (L. n. 244/2007, art. 2, comma 363) in relazione alle indicate quantificazioni di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, per somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia, il Ministero delle finanze è stato chiamato ad adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro, con un onere aggiuntivo stimato in 54.737.424 euro per gli arretrati (cap. 2409, p.g. 3 Min. Salute, circa 530 posizioni da retribuire) e in 4.429.388 euro per i ratei annuali futuri (rivalutazione di circa 516 indennizzi). La relazione illustrativa in particolare evidenzia che, considerato il carico di lavoro ordinario che l’ufficio del Ministero è chiamato a svolgere e il fatto che la prevista liquidazione degli arretrati sui richiamati indennizzi porterebbe a istruire nuovamente circa 1200 posizioni, con l’attuale dotazione organica l’ufficio può garantire la liquidazione di un numero di posizioni la cui spesa corrisponde ad un importo di arretrati fino a 71 milioni annui per il triennio 2021-2023, anche in funzione deflattiva del contenzioso in corso. Inoltre, si deve considerare l’ulteriore sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2019 che ha riconosciuto il diritto a percepire l’indennizzo per i danni da talidomide ai nati nel 1958 e nel 1966, a far data dell’entrata in vigore della citata legge di bilancio 2008 (1° gennaio 2008), quindi retroattivamente rispetto alla liquidazione dell’indennizzo ai sensi del DL. n. 113/2016, art. 21-ter (convertito dalla L. n. 160/2016) che aveva ampliato la platea degli aventi diritto, definita ai sensi del decreto legge 207/2008 per i nati nella fascia temporale compresa tra il 1959 e il 1965, anche ai nati negli anni 1958 e 1966, oltre che ai soggetti, ancorché nati al di fuori di tali periodi, che avessero presentato malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, facendo però decorrere l’indennizzo solo dall’entrata in vigore della stessa legge n. 160/2016. A seguito di detta sentenza l’onere stimato in base agli indennizzi già riconosciuti è stata quantificata in 7.331.575 euro (cap. 2409, p.g. 3., circa 14 posizioni da retribuire). Con riferimento alla previsione del concorso dello Stato alla funzione di concessione degli indennizzi trasferita alle Regioni si veda anche la scheda relativa all’articolo 153 del presente Dossier.

  • Gli indennizzi per vaccinazioni obbligatorie e sindrome da talidomide

La finalità delle citate leggi n. 210/1992, n. 229/2005 e n. 244/2007 è quella di riconoscere un indennizzo, posto a carico dello Stato, e ispirato al principio della solidarietà sociale, a coloro che abbiano riportato gravi danni in conseguenza dell’essersi sottoposti a determinati trattamenti sanitari. I benefici economici sono erogati a prescindere dal reddito del richiedente, sono esenti dalle imposte sui redditi e sono cumulabili con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo. Con riferimento agli indennizzi riconosciuti dalla legge n. 210 del 1992 per vaccinazioni obbligatorie, il ristoro consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con qualsiasi altro emolumento percepito, e da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59. L’indennizzo si compone quindi di due parti: la prima rappresenta il vero e proprio indennizzo mentre la seconda, detta appunto indennità integrativa speciale (IIS), integra la prima. La Corte costituzionale con la citata sentenza n. 293 del 7 novembre 2011 (che ha dichiarato illegittimo l’art. 11, commi 13 e 14, del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010), ha stabilito che l’importo dell’indennizzo di cui alla Legge 210/1992, deve essere rivalutato nella sua interezza e, dunque, anche con riferimento all’indennità integrativa speciale. I soggetti beneficiari interessati al riconoscimento dell’indennizzo sono chiamati ad inoltrare la domanda al competente Ministero della salute. Al pagamento dell’indennizzo provvede la Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi – Ufficio V in applicazione di uno specifico provvedimento di riconoscimento del diritto emesso emanato dal Ministero della Salute. Il DPCM 26 maggio 2000 ha previsto, tra l’altro, a decorrere dall’anno 2001, l’attribuzione delle competenze in materia di indennizzi alle Regioni a statuto ordinario (v. anche scheda articolo 152 del presente ddl bilancio). Le competenze in materia di indennizzi per le Regioni a statuto speciale sono rimaste di competenza statale. Pertanto per coloro che risiedono nelle Regioni a statuto speciale il Ministero della Salute provvede al completamento della procedura amministrativa di riconoscimento del diritto all’indennizzo e all’adozione del relativo provvedimento di liquidazione delle somme dovute. In base all’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l’8 agosto 2001, al Ministero della salute spetta anche la gestione degli indennizzi già concessi al momento del trasferimento delle funzioni alle Regioni a statuto ordinario. La citata legge n. 229/2005 sugli indennizzi dispone che ai soggetti beneficiari sia riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera un ulteriore indennizzo. Esso è corrisposto nelle modalità di seguito indicate: 

– soggetto capace di intendere e di volere che non beneficia di assistenza prevalente e continuativa (l’indennizzo viene corrisposto integralmente al danneggiato);

– soggetto capace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa – l’indennizzo viene corrisposto per il 50% al danneggiato e per il 50% ai congiunti che prestano assistenza;

– soggetto minore e/o incapace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa – l’indennizzo viene corrisposto integralmente ai congiunti conviventi che prestano assistenza.

Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. 6 ottobre 2006, con il termine “conviventi” si intendono coloro che dall’anagrafe comunale risultano iscritti nello stesso stato di famiglia. Infine, con riferimento alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrata dal decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207 (L. n. 14 del 2009), relativa agli indennizzi per sindrome da talidomide, la procedura per la richiesta dell’indennizzo è analoga a quella prevista per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

 

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Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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