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9 Settembre 2026

Facoltativa certificazione ex post delle attività di ricerca e sviluppo

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Con il D.L. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali), convertito in L. 122/2022, è stato introdotto un facoltativo sistema di certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti già effettuati o da effettuare nell’ambito delle attività ammissibili al Credito d’imposta R&S&I&D, a decorrere dall’esercizio in corso al 31/12/2020.

Le imprese potranno ora farsi “certificare” ex post e/o preventivamente la spettanza del credito, con effetto opponibile anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

La certificazione sarà rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate e aggiornate.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34445 del 16 novembre 2021, ha stabilito i termini per la contestazione dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo:

Credito inesistente: il termine di prescrizione è di otto anni. Si applica quando il credito è completamente privo dei requisiti necessari per la sua esistenza.
L’inesistenza deve essere accertata con un’approfondita attività istruttoria.
Esempi di inesistenza: mancanza totale dei presupposti per il credito, spese non ammissibili, totale utilizzo di risorse già oggetto di altri benefici.
Credito non spettante: il termine di prescrizione è di quattro anni dall’utilizzo del credito. Si applica quando il credito è in parte legittimo, ma non spetta interamente al contribuente. La non spettanza può derivare da errori formali, imputazioni non corrette o un parziale utilizzo di risorse già oggetto di altri benefici.

 

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La legge n. 198 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto disposizioni di rilievo in materia di crediti d’imposta per la ricerca e lo sviluppo delle imprese. In particolare il comma 272 ha esteso l’applicabilità del nuovo sistema di certificazione a tutte le attività di ricerca, sviluppo e innovazione in relazione alle quali le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate con un processo verbale di constatazione, anche in caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui sia stata formalmente acquisita conoscenza.

D.L. 73/2022 articolo 23 comma 2. Al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione puo’ essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonche’ dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e secondo periodo puo’ essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state gia’ constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

 

 

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