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9 Settembre 2026

Ravvedimento operoso speciale entro 31 marzo 2023

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Slitta dal 31 marzo al 30 settembre 2023 la scadenza per il versamento dell’intero importo, o della prima rata.

L’art. 1, comma 174 della Legge n. 197/2022 ha previsto la possibilità di applicare un “ravvedimento operoso speciale” utile a sanare le violazioni che riguardano le dichiarazioni, validamente presentate fino al 31 dicembre 2021, con riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili, anche in riferimento alle violazioni prodromiche.

Per beneficiare della regolarizzazione in esame è necessario che le violazioni ravvedibili non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.

Sono escluse dal ravvedimento speciale ad esempio le violazioni formali (per le quali ci si può avvalere della specifica procedura regolata dai commi 166-173) e le violazioni rilevabili con il controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 36-bis, Dpr 600/1973, per le imposte sui redditi; articolo 54-bis, Dpr 633/1972, per l’Iva), come ad esempio gli omessi versamenti di imposta.

Il pagamento del dovuto va effettuato entro il 30 settembre 2023 (era il 31 marzo 2023). Entro la stessa data vanno rimosse anche le irregolarità od omissioni ravvedute. È ammesso il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 30 settembre 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre, il 30 novembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

È possibile il pagamento delle somme dovute attraverso la compensazione di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 “tenuto conto che, secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso, è possibile il pagamento delle somme dovute attraverso la compensazione di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e che la disciplina del ravvedimento speciale non esclude espressamente detta compensazione, si ritiene che essa sia utilizzabile per i versamenti relativi alla definizione in argomento”.

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